Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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ziati sull’Accordo FATCA, se le esigenze in tema di confidenzialità e di protezione dei dati fossero sufficientemente soddisfatte affinché gli Stati Uniti potessero trasmettere automaticamente dei dati allo Stato partner. Ogni Stato o territorio deve compilare il questionario e consegnarlo al Segretariato dell’Organo di coordinamento in virtù della sezione 8 paragrafo 1 lettera d. Il questionario permette a eventuali Stati partner di valutare se sussistono le disposizioni richieste in materia di confidenzialità e protezione dei dati, in vista di uno scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Comporta tre categorie:
Quadro giuridico: descrizione del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabili, comprese le disposizioni penali;
Gestione della sicurezza dell’informazione: descrizione delle pratiche e procedure che garantiscono il rispetto del principio di specialità e prevengono la divulgazione di informazioni fiscali a persone non autorizzate (p. es. accesso ai locali, disegno del sistema informatico e formazione dei collaboratori);
Sorveglianza e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sulla confidenzialità: descrizione delle disposizioni penali applicabili e delle misure adottate per poter identificare le violazioni delle disposizioni sulla confidenzialità e i loro autori.
La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali in sede di elaborazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. A questo scopo, il Forum globale ha avviato un processo teso a valutare le misure di confidenzialità in atto nei 97 Stati e territori che hanno comunicato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni. L’obiettivo di questo meccanismo è sostituire una moltitudine di valutazioni bilaterali tra gli Stati partner con una valutazione multilaterale che assuma la forma di una peer review. I Paesi che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono in questo modo di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare se i provvedimenti in materia di confidenzialità di un potenziale partner sono sufficienti. Le valutazioni sono effettuate da un comitato di esperti messo a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo comitato che possiede un’esperienza tecnica di alto livello sul piano dell’attuazione e della supervisione delle misure legate alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati fiscali, in particolare in ambito informatico.
Ai fini della valutazione, è richiesto ai Paesi di compilare un questionario inerente alla confidenzialità e al principio di specialità. Si tratta del questionario standardizzato, allegato all’Accordo SAI. È lo stesso di quello allegato all’Accordo SRPP. Su questa base, il comitato di esperti redige un rapporto per ogni Paese e lo sottopone in seguito ai pari per consultazione.
Il 29 e il 30 ottobre 2015, i membri del Forum globale hanno preso atto di un primo lotto di una ventina di rapporti stilati dal comitato di esperti. In nessuno di questi rapporti gli esperti hanno raccomandato miglioramenti. Il 3 e il 4 dicembre 2015, anche un secondo lotto di una ventina di rapporti è stato sottoposto all’attenzione dei membri del Forum globale. I rapporti sono confidenziali e servono da base di valutazione in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 contiene una particolarità concernente l’uso dei dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese. Questi dati possono essere usati esclusivamente per procedere a una valutazione dei rischi legati all’applicazione dei prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Possono inoltre servire a scopi di analisi economica e statistica. Non possono però, in nessuna circostanza, servire per effettuare direttamente adattamenti dei prezzi di trasferimento senza essere preceduti da un’analisi dettagliata per ogni transazione. In altri termini, le autorità fiscali non possono correggere la situazione fiscale di un contribuente (adattamento dei prezzi di trasferimento) sulla base meramente dei dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese. Unicamente a seguito di indagini più approfondite a norma della procedura fiscale ordinaria le autorità fiscali hanno il diritto di correggere la situazione fiscale del contribuente in questione se concludono che le regole sui prezzi di trasferimento non sono state applicate in modo corretto. Un qualsivoglia adattamento effettuato unicamente sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese da parte di un’amministrazione fiscale locale è considerato violazione dell’uso adeguato delle rendicontazioni Paese per Paese e può condurre
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