Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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l’AFC si limita a ricevere le rendicontazioni Paese per Paese e a trasmetterle agli Stati partner in questione senza esaminare i dati che contengono. Nella fattispecie svolge una mera funzione di trasmissione e non di controllo delle rendicontazioni Paese per Paese.
Sezione 7: Sospensione e denuncia
Articolo 23
Secondo la sezione 8 paragrafo 6 dell’Accordo SRPP l’autorità competente può terminare la propria partecipazione allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, in generale o nei confronti di un’altra autorità competente in particolare. Conformemente alla pratica in vigore per le CDI e i TIEA, nel quadro della Convenzione va designato il capo del DFF o il suo rappresentante autorizzato quale autorità competente. Sennonché il Consiglio federale ha la competenza di sospendere o di denunciare un trattato internazionale in quanto atto di politica estera. Ecco perché l’articolo 23 LSRPP prevede che la decisione di sospendere o di denunciare lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner nonché di denunciare l’Accordo SRPP sia di competenza del Consiglio federale. L’autorità svizzera competente può quindi agire solo con il consenso di quest’ultimo.
Sezione 8: Disposizioni penali
Generalità
Le disposizioni penali servono a garantire in ultima ratio lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese conformemente alle convenzioni e alla legge. Si limitano pertanto agli obblighi di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione. Le vie penali sono adite contro le persone fisiche accusate e perseguite in conformità con le regole del diritto penale amministrativo.
Articolo 24 Violazione degli obblighi di fornire la rendicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione
Gli obblighi delle entità notificanti sono essenziali. Ecco perché chiunque violi l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione previsti dagli articoli 7, 8 e 10 LSRPP è punito con una multa.
Va rilevato tuttavia che la pena si limita a una multa, ovvero che l’infrazione è una mera contravvenzione ai sensi del diritto penale. La multa è inflitta a una persona fisica; ne deriva che l’importo è determinato in funzione della situazione finanziaria dell’autore dell’infrazione e non dell’entità notificante in questione.
Articolo 25 Infrazioni a decisioni dell’autorità
Questa disposizione penale ricopre le violazioni degli obblighi constatate nel corso di verifiche dell’AFC (cfr. articolo 22 LSRPP). Onde garantire l’efficacia delle verifiche, l’AFC deve infatti poter sanzionare con multa le violazioni delle sue ingiunzioni. La pena è fissata a un livello assai elevato affinché l’infrazione costituisca una contravvenzione ai sensi del diritto penale e non una mera inosservanza di prescrizione d’ordine. Va comunque evitato che il semplice superamento di un termine fissato dalle autorità sia punibile automaticamente. Ecco perché per le decisioni che devono avere una certa forza dissuasiva, l’AFC è tenuta a indicare espressamente la pena in caso di mancato rispetto. Senza questa esplicita menzione l’inosservanza della decisione non è punibile.
Articolo 26 Infrazioni commesse nell’azienda
Per analogia con la normativa prevista nella legge del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo (DPA), quando le ricerche per ritrovare l’autore di una violazione oggettiva sono troppo costose per essere efficaci, nel quadro della LSRPP, occorre evitare la mancata identificazione dell’autore e che la violazione resti de facto impunita. Se è evidenziato che i mezzi da investire per trovare l’autore sono sproporzionati all’entità della pena, deve essere possibile condannare al pagamento di una multa
19 RS 313.0
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