Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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Il termine «società madre» designa l’entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in una o più entità costitutive di questo gruppo di imprese multinazionali:
è tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo le norme contabili in uso nel suo Stato di residenza fiscale ai fini della presentazione dei suoi conti;
lo dovrebbe allestire se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessuna altra entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali detiene una partecipazione diretta o indiretta come descritto sopra.
Il termine «società madre residente di Svizzera» designa un’entità costitutiva residente di Svizzera tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO e che non può esserne esonerata secondo l’articolo 963a capoverso 1 numero 2 CO. Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è allestito secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti ed è sottoposto a revisione ordinaria. Considerato che le fondazioni e le associazioni sono persone giuridiche, per l’applicazione della LSRPP, possono anch’esse essere società madri residenti di Svizzera.
Il termine «società madre supplente» designa l’entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali incaricata di presentare la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo in qualità di unica supplente della società madre. Le condizioni che deve soddisfare per poter essere designata società madre supplente sono fissate all’articolo 9.
Il termine «entità notificante» designa la società madre o la società madre supplente residente di Svizzera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali.
Il termine «periodo fiscale oggetto della rendicontazione» designa il periodo fiscale i cui dati e indicatori vanno riportati nella rendicontazione Paese per Paese. Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale (art. 79 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LAID). Può pertanto non coincidere con l’anno civile.
Il termine «numero d’identificazione fiscale svizzero per enti (IDI)» designa il numero d’identificazione delle imprese ai sensi della legge del 18 giugno 201015 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI).
Il termine «omissione sistematica» designa la situazione che si verifica quando lo Stato partner della Svizzera sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, nonostante l’obbligo impostogli dall’Accordo SRPP. Sussiste omissione sistematica soltanto se i motivi della sospensione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sono di natura diversa di quelli previsti esplicitamente nell’Accordo SRPP (i motivi citati nell’Accordo riguardano il rispetto della confidenzialità, le misure di protezione dei dati e/o l’uso adeguato di questi ultimi).
Secondo l’Accordo SRPP, un’autorità competente deve richiedere consultazioni con l’altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica a scambiare rendicontazioni Paese per Paese da parte dell’altra autorità competente (vedi sez. 6 par. 2 Accordo SRPP).
Sezione 2: Rendicontazione Paese per Paese
Articolo 3 Contenuto
Capoverso 1
Secondo il rapporto sull’azione 13, la rendicontazione Paese per Paese contiene tre tabelle (vedi cap. 1.1).
Capoverso 2
Il Consiglio federale è abilitato a stabilire mediante ordinanza il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, tenendo conto degli standard internazionali in vigore, e ad adeguarlo agli sviluppi della situazione sul piano internazionale. Gli standard internazionali sono emanati principalmente dall’OCSE nei suoi Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento rivolti alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali.
15 RS 431.03
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