Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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Articolo 4 Lingua

Le rendicontazioni Paese per Paese devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.

Articolo 5 Valuta

Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi o in valuta svizzera o nella valuta più importante per l’attività del gruppo di imprese multinazionali. L’uso di un’unica valuta è indispensabile affinché le amministrazioni fiscali possano effettuare una valutazione dei rischi legati ai prezzi di trasferimento nonché analisi economiche e statistiche basate su dati coerenti.

Sezione 3: Obblighi e diritti delle entità costitutive

Generalità

Gli articoli 6–9 riprendono sostanzialmente il contenuto del modello di legislazione interna relativa alla rendicontazione Paese per Paese del rapporto sull’azione 13. Il sistema del modello di legislazione interna funziona a catena. Prevede, in un primo tempo, che la rendicontazione Paese per Paese sia ottenuta per via convenzionale. La società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese all’autorità fiscale del suo Stato di residenza, che la scambia con le autorità fiscali degli Stati o territori dove risiede ogni entità del gruppo di imprese multinazionali e con le quali lo scambio è stato attivato. In un secondo tempo, se non è possibile ottenere la rendicontazione Paese per Paese sulla base della via convenzionale, ci si può avvalere di un meccanismo secondario, previsto dal rapporto sull’azione 13, che permette di ottenere la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall’entità costitutiva residente di questo Stato o territorio. Il meccanismo secondario è applicabile unicamente in certi casi specifici e deve essere previsto da una legislazione interna. Questa possibilità è contemplata dall’articolo 8.

Articolo 6 Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

Capoverso 1

L’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese concerne solo i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera e che nel periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una determinata cifra d’affari annua consolidata.

Capoverso 2

Secondo il rapporto sull’azione 13, l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese alle autorità fiscali si applica solo ai gruppi di imprese multinazionali che realizzano una cifra d’affari annua consolidata di oltre 750 milioni di euro o un importo equivalente in valuta nazionale al 1ºgennaio 201516. In Svizzera, al tasso di cambio del 1ºgennaio 2015 la soglia corrisponde a 900 milioni di franchi svizzeri di cifra d’affari annua consolidata.

Il capoverso 2 assume la forma di una delega di competenza che consente al Consiglio federale, da un lato, di fissare la soglia in funzione delle raccomandazioni contenute nel rapporto sull’azione 13, e dall’altro, di tener conto degli eventuali sviluppi internazionali in materia. Conviene ricordare, in questa sede, che il riesame del 2020 potrebbe condurre a un adeguamento della soglia che comporta l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.

Articolo 7 Obbligo dell’entità notificante di fornire la rendicontazione Paese per Paese

16 OCDE, Action 13 – Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicato il 5 ottobre 2015, paragrafo 52.

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