Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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dispone che l’AFC trasmetta alle autorità cantonali competenti le rendicontazioni Paese per Paese ricevute per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione dell’accordo applicabile.

L’AFC segnala sistematicamente alle autorità cantonali a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese le restrizioni inerenti all’utilizzazione di queste informazioni e l’obbligo del segreto previsti dall’accordo applicabile (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 13 cpv. 3 e 4 LSRPP).

L’AFC e le autorità fiscali cantonali competenti utilizzano le informazioni ottenute mediante la rendicontazione Paese per Paese per effettuare una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Se del caso, l’AFC le può utilizzare a scopo di analisi economiche e statistiche (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 21 cpv. 1 LSRPP).

Secondo l’Accordo SRPP e la LSRPP, né l’AFC né le autorità fiscali cantonali competenti hanno la facoltà di effettuare adattamenti dei prezzi di trasferimento sulla sola base delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese. Per eventualmente effettuare tali adattamenti è necessario analizzare e valutare altre informazioni più dettagliate (p. es. analisi funzionali complete o studi comparativi globali dei prezzi di trasferimento). Questo tipo di informazioni più dettagliate è generalmente presentato nelle documentazioni dei prezzi di trasferimento e negli studi comparativi (benchmark) dei gruppi di imprese multinazionali, che le autorità cantonali competenti possono procurarsi e analizzare.

Sezione 6: Organizzazione e procedura

Articolo 16 Compiti dell’AFC

L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi applicabili e della legge. Adotta le disposizioni e precauzioni necessarie a questa applicazione. L’AFC non controlla il contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese prima di trasmetterle alle autorità competenti degli Stati partner e dei Cantoni.

Infine, l’AFC può prescrivere che le rendicontazioni Paese per Paese siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica. Le modalità e la forma elettronica di trasmissione non sono ancora state definite dall’AFC. Si prevede di utilizzare un modulo di trasmissione fondato su uno schema XML, analogo a quello utilizzato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Articolo 17 Trattamento dei dati

Capoverso 1

Il capoverso 1 autorizza l’AFC a trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale e altri dati personali. Il concetto di «trattamento» comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, in particolare la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD). L’autorizzazione di trattamento è valida sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per quelli trasmessi a queste ultime dall’AFC. Per ragioni di protezione dei dati, il trattamento deve essere autorizzato soltanto per l’adempimento dei compiti di cui all’accordo applicabile e alla LSRPP (art. 4 cpv. 3 LPD). I dati in possesso delle autorità cantonali soggiacciono alle disposizioni pertinenti di diritto cantonale.

Capoverso 2

L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale definiti all’articolo 2 lettera k. I numeri d’identificazione fiscale esteri sono trasmessi agli Stati partner dall’AFC.

Articolo 18 Sistema d’informazione

Capoversi 1–3

Allo scopo di trattare i dati ricevuti in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP, l’AFC ha il diritto di gestire un sistema d’informazione. Solo i collaboratori dell’AFC e delle autorità cantonali competenti o, per esempio nel caso di un incarico speciale legato a un progetto, il personale specializzato controllato dall’AFC sono autorizzati ad accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle rendicontazioni

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