Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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Paese per Paese. Il capoverso 3 precisa gli scopi ai quali il sistema d’informazione può essere impiegato. L’AFC è l’organo responsabile del sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 16 LPD.
Capoverso 5
Il capoverso 5 dà all’AFC la facoltà di concedere alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione dell’accordo applicabile e della LSRPP l’accesso in linea ai dati del sistema d’informazione. Questo accesso in linea mira a facilitare la collaborazione tra le autorità citate e l’AFC.
Articolo 19 Obbligo di informazione
Su richiesta dell’AFC, le entità notificanti sono tenute a informarla in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’accordo applicabile e della LSRPP.
Articolo 20 Obbligo del segreto
Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della LSRPP soggiace all’obbligo del segreto. Quest’obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l’accordo applicabile e la LSRPP. Non si applica alla trasmissione di informazioni previste dall’accordo applicabile e dalla LSRPP, per esempio la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese agli Stati partner.
Il DFF può, in casi particolari, dispensare organi giudiziari o amministrativi dall’obbligo del segreto. Inoltre l’obbligo del segreto non sussiste quando l’accordo applicabile ne dispensi e il diritto svizzero preveda una base legale per tale dispensa. La Convenzione prevede per esempio che le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra. Le informazioni possono nondimeno essere utilizzate per altri fini se la legislazione del Paese che fornisce le informazioni e l’autorità competente di questo Paese ne approvano tale impiego. Per quanto concerne la seconda condizione, l’articolo 22a della legge del 24 marzo 200018 sul personale federale (LPers), per esempio, prevede l’obbligo per gli impiegati della Confederazione di denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 22 LSRPP possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile.
Articolo 21 Statistiche
L’AFC è autorizzata a realizzare analisi economiche e statistiche nonché ad approntare e pubblicare statistiche in forma anonima sulla base dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese.
Articolo 22 Verifiche
L’AFC controlla le entità notificanti onde verificare che adempiano gli obblighi che incombono loro in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP. Oltre alle entità notificanti, può controllare anche le entità non notificanti residenti di Svizzera per accertarne l’effettiva qualità di entità non dichiarante. Per chiarire i fatti, l’AFC può, nel quadro delle sue verifiche, verificare in loco i documenti dell’entità notificante in questione o esigerne la presentazione, raccogliere informazioni orali o scritte o convocare i rappresentanti dell’entità. Se constata un adempimento lacunoso, l’AFC invita l’entità notificante oggetto della verifica a prendere posizione in merito. Inoltre, su richiesta, pronuncia decisioni di accertamento della qualità di entità notificante o del contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese secondo l’accordo applicabile e la LSRPP.
Si rammenta che il controllo specifico dei contenuti e delle informazioni trasmesse nelle rendicontazioni Paese per Paese non rientra nei compiti dell’AFC (cfr. anche il commento all’art. 16). In altri termini,
18 RS 172.220.1
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