Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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Sezione 3 Calendario e modalità di scambio di informazioni
Paragrafo 1
Il paragrafo 1 prevede che debba essere precisata la valuta nella quale sono espressi gli importi della rendicontazione Paese per Paese. In Svizzera, la valuta nella quale deve essere allestita la rendicontazione Paese per Paese è precisata all’articolo 5 LSRPP.
Paragrafi 2 e 3
Il paragrafo 2 prevede che, al momento della firma dell’Accordo SRPP o il prima possibile successivamente, ogni Stato o territorio indichi la data del periodo fiscale a partire dalla quale scambierà la rendicontazione Paese per Paese per la prima volta.
Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che le rendicontazioni Paese per Paese devono essere scambiate al più tardi diciotto mesi dopo l’ultimo giorno del primo periodo fiscale oggetto della rendicontazione in questione. Il paragrafo 3 precisa che per i periodi fiscali successivi, le rendicontazioni Paese per Paese devono essere trasmesse al più tardi quindici mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale in questione. Secondo il rapporto sull’azione 13, le entità notificanti dispongono di un anno a decorrere dalla chiusura del periodo fiscale al quale si riferisce la rendicontazione Paese per Paese per completare e presentare la rendicontazione (cfr. art. 11 cpv. 1 LSRPP). Ne consegue che per il primo anno di scambio, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dispone di un termine di al massimo sei mesi per trasmettere la rendicontazione Paese per Paese all’autorità competente estera. Per gli anni successivi, l’AFC dispone di un termine di al massimo tre mesi per la trasmissione.
Paragrafi 4 e 5
I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. I dati delle rendicontazioni Paese per Paese devono essere scambiati in linguaggio XML secondo una procedura automatizzata. Inoltre le autorità competenti convengono uno o più metodi di trasmissione di dati e uno o più standard di cifratura. Si intende in tal modo istituire procedure quanto più uniformi possibile per ridurre al massimo costi e complessità.
Sezione 4 Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell’Accordo
La sezione 4 regola la collaborazione tra autorità competenti in caso di trasmissione di dati erronei o incompleti o in caso di inosservanza degli obblighi di presentazione della rendicontazione Paese per Paese da parte di un’entità notificante. Le autorità competenti devono informarsi vicendevolmente e adottare le misure adeguate in funzione del loro diritto nazionale, segnatamente nei confronti di un’entità notificante che non rispetta l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese. L’Accordo SRPP non prevede contatti diretti tra l’autorità competente di uno Stato o territorio e un’entità notificante di un altro Stato o territorio.
Sezione 5 Confidenzialità, protezione e uso appropriato dei dati
Paragrafo 1
Il paragrafo 1 della sezione 5 rinvia all’articolo 22 della Convenzione, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi vincolanti nel quadro dello scambio di informazioni in materia fiscale. Simili clausole sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE e nel Modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
L’Accordo SRPP contiene, in allegato, un questionario sulla confidenzialità e la protezione dei dati.
Questo questionario era stato elaborato inizialmente dagli Stati Uniti per determinare, in sede di nego-
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