Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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Lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese costituisce uno strumento nuovo che permette di incrementare la trasparenza in ambito di trattamento fiscale delle imprese e, in tal modo, di contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Concerne i gruppi di imprese multinazionali e si aggiunge allo scambio automatico di informazioni.

Sul territorio svizzero sono presenti numerose società madri di gruppi di imprese multinazionali operanti in molti Paesi. Di conseguenza, la piazza economica svizzera ha un interesse reale nell’attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La possibilità per i Paesi esteri di ottenere la rendicontazione Paese per Paese attraverso il meccanismo secondario rafforza la necessità dell’attuazione, in Svizzera, di un quadro giuridico che permette lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese su base convenzionale. L’attuazione delle basi legali necessarie consente di assicurare alle società madri residenti di Svizzera le garanzie inerenti ai dati contemplate dall’Accordo SRPP, in particolare, la protezione della confidenzialità dei dati della rendicontazione Paese per Paese, un uso appropriato di quest’ultima e il principio di specialità.

Va rilevato che la mancata attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese non dispensa i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera dall’allestimento di questo documento. Fermo restando che uno Stato o territorio dove risiede un’entità costitutiva del gruppo abbia previsto il meccanismo secondario nella propria legislazione interna, detto Stato o territorio può esigere la rendicontazione Paese per Paese concernente detto gruppo di imprese multinazionali direttamente attraverso l’entità costitutiva presente sul suo territorio. Di conseguenza, benché la società madre sia residente di Svizzera, la rendicontazione Paese per Paese deve essere elaborata per essere messa a disposizione degli Stati e territori che ne farebbero richiesta mediante il meccanismo secondario (per maggiori precisazioni, cfr. i commenti all’art. 12 LSRPP).

Alla luce dei vari elementi menzionati, la celere attuazione delle basi legali necessarie in Svizzera per la presentazione e lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese contribuisce alla strategia del Consiglio federale per una piazza economica svizzera concorrenziale.

1.4 Relazioni con altri accordi

Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) e accordi sullo scambio di informazioni in ma-

teria fiscale (TIEA)

Le clausole sull’assistenza amministrativa che figurano nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano, in via di principio, allo scambio di informazioni su domanda. Una disposizione dei protocolli precisa che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiare informazioni in maniera automatica. I TIEA conclusi dalla Svizzera prevedono anch’essi, in via di principio, soltanto lo scambio di informazioni su domanda. Date queste premesse, l’adozione dello scambio internazionale automatico delle rendicontazioni Paese per Paese non può poggiare sulle CDI o sui TIEA conclusi dalla Svizzera, ma rende necessaria la creazione di una specifica base legale di diritto internazionale pubblico, che a sua volta si fonda sulla Costituzione.

Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione)

La Svizzera ha firmato la Convenzione il 15 ottobre 2013 e le Camere federali l’hanno approvata il 18 dicembre 2015.

La Convenzione è uno strumento compiuto di cooperazione multilaterale in ambito fiscale. Permette alle parti di concedersi reciprocamente assistenza amministrativa per un grande numero di imposte. Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione prevede altre forme di assistenza amministrativa. La struttura modulare della Convenzione e la possibilità di emettere riserve consentono ai Paesi di escludere determinate forme di cooperazione e di mettere a punto individualmente il campo di applicazione. In tal modo, ogni Paese può decidere a quali forme di cooperazione intende sottoscrivere. Lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono obbligatori e non possono essere oggetto di riserva.

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