Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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una modifica della soglia della cifra d’affari annua consolidata che fa scattare l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese onde incrementare la percentuale dei gruppi di imprese multinazionali sottoposti all’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.
Attuazione delle raccomandazioni dell’OCSE da parte degli altri Paesi
A seguito della pubblicazione del rapporto sull’azione 13, numerosi Paesi hanno annunciato che avrebbero esatto la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questo significa che per detti Paesi i primi scambi dovrebbero avvenire a partire dal 2018. Secondo le informazioni disponibili, i seguenti Paesi hanno introdotto una legislazione in materia al 1º gennaio 2016: Australia, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Giappone (aprile 2016), Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito. Alcuni di loro prevedono di esigere la presentazione della rendicontazione Paese per Paese, del file principale e del file locale (p. es. Australia, Danimarca, Spagna, Francia, Giappone, Messico o Paesi Bassi) mentre altri si limitano ad esigere la rendicontazione Paese per Paese (p. es. Regno Unito). Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno l’intenzione di esigere la presentazione della rendicontazione Paese per Paese a partire dal 30 giugno 2016.
Quando si applica il meccanismo secondario non vigono le garanzie convenzionali, segnatamente il principio di specialità. In tal caso, la confidenzialità dei dati è funzione della legislazione interna di ogni Paese. Ecco perché i gruppi di imprese multinazionali in questione auspicano una tempestiva attuazione dello scambio della rendicontazione Paese per Paese per la via convenzionale. Questo spiega anche il fatto che numerosi Paesi abbiano già introdotto una legislazione sulla rendicontazione Paese per Paese al 1º gennaio 2016.
Posizione della Svizzera
La Svizzera ha partecipato attivamente a tutti i lavori del progetto BEPS, compresa l’elaborazione del rapporto sull’azione 13. L’11 settembre 2015, il Consiglio federale ha vidimato l’approvazione di tutti i rapporti finali del progetto BEPS, compreso quello dell’azione 13 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese. Per tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20, l’approvazione è avvenuta a livello di Comitato degli affari fiscali dell’OCSE, e poi a livello di Consiglio dell’OCSE il 1º ottobre 2015.
Con il suo coinvolgimento nei lavori del progetto BEPS e con l’approvazione di tutti i risultati prodotti dallo stesso, la Svizzera ha dimostrato il suo sostegno agli sforzi internazionali tesi a incrementare la trasparenza e a creare condizioni di concorrenza equa in ambito di trattamento fiscale delle imprese multinazionali. L’attuazione dei risultati del progetto BEPS che assumono la forma di standard minimi, come la rendicontazione Paese per Paese, si iscrive nell’obiettivo di ampio respiro di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.
La Svizzera ritiene che la rendicontazione Paese per Paese sia uno strumento adeguato per lottare efficacemente contro il fenomeno dell’erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, in quanto le consente di valutare meglio i rischi legati al prezzo di trasferimento. Per evitare di creare un onere amministrativo supplementare sproporzionato, sia per le imprese interessate che per le amministrazioni fiscali, allo stadio attuale non è previsto di esigere anche il file principale e il file locale.
1.2 Presentazione del progetto
Generalità
Il rapporto sull’azione 13 definisce i gruppi di imprese multinazionali che sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese, i dati da scambiare (contenuto della rendicontazione Paese per Paese), nonché gli strumenti necessari per adempiere all’obbligo di fornire e scambiare rendicontazioni Paese per Paese.
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