Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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L’articolo 6 della Convenzione precisa che due o più parti possono scambiarsi automaticamente informazioni per categorie di casi e secondo le procedure che convengono di comune accordo. L’attivazione dello scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese richiede la conclusione di un accordo supplementare, ovvero l’Accordo SRPP. Ora, poiché questo Accordo si fonda sulla Convenzione, la Svizzera può adottare lo scambio internazionale automatico delle rendicontazioni Paese per Paese soltanto dopo l’entrata in vigore della Convenzione nel nostro Paese.

Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa-

zioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)

L’Accordo SAI non si applica allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Ai sensi di questo accordo vanno scambiate in maniera automatica le informazioni raccolte in conformità con le prescrizioni dello standard comune di comunicazione di informazioni (sez. 2 par. 1.1 Accordo SAI). L’espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato congiuntamente dall’OCSE e dagli Stati del G20. Le rendicontazioni Paese per Paese non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’Accordo SAI.

Accordo con l’UE sulla fiscalità del risparmio

La direttiva dell’UE sulla fiscalità del risparmio deve essere adeguata a seguito dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Il nuovo standard globale verte non solo sugli interessi, bensì pure su tutti i tipi di reddito da capitale nonché sui trust e le fondazioni. È prevista la revisione totale dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, nella forma e nel contenuto, e che questo sia sostituito a partire dal 2017. Ciò significa che l’accordo rivisto debba entrare in vigore nel 2017, affinché a partire dal 2018 possano essere scambiati dati. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio non copre le rendicontazioni Paese per Paese.

2 Commenti alle disposizioni dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese

Preambolo

Il preambolo espone la concezione dell’Accordo SRPP, in particolare la sua relazione con la Convenzione e il diritto nazionale.

Precisa che l’Accordo SRPP può essere firmato esclusivamente da Stati e territori che abbiano perlomeno espresso l’intenzione di firmare la Convenzione e che dispiega i suoi effetti giuridici in uno Stato o territorio unicamente se la Convenzione è in vigore ed effettiva nei suoi confronti.

Il preambolo evidenzia che la rendicontazione Paese per Paese si inserisce in una struttura a tre livelli con il file principale e il file locale (cfr. cap. 1.1). Per le ragioni addotte nel primo capitolo del presente rapporto, in questa fase la Svizzera si concentra unicamente sull’attuazione della rendicontazione Paese per Paese.

Il preambolo ricorda inoltre che le procedure amichevoli fondate sulle CDI concluse tra i Paesi restano applicabili nel caso in cui la rendicontazione Paese per Paese sia stata scambiata in virtù dell’Accordo SRPP.

Sezione 1 Definizioni

La sezione 1 definisce i termini e le espressioni utilizzati nell’Accordo SRPP.

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