Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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Il termine «giurisdizione» designa uno Stato o un territorio (p. es. un territorio d’oltremare di un Paese) per cui la Convenzione e l’Accordo SRPP sono in vigore.

L’espressione «autorità competente» designa, per ogni Stato o territorio rispettivo, le persone e autorità elencate all’allegato B della Convenzione. Per la Svizzera, si tratta del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del suo rappresentante autorizzato. La definizione coincide con quella adottata nelle CDI e nei TIEA.

Il termine «gruppo» designa un insieme di imprese collegate da partecipazioni o da un controllo e che sono tenute ad allestire un conto di gruppo conforme ai principi contabili applicabili. In Svizzera, la definizione di «gruppo» si fonda pertanto sugli articoli 963 e seguenti del codice delle obbligazioni (CO)10.

L’espressione «gruppo di imprese multinazionali» designa qualsiasi gruppo che comprende due o più imprese la cui residenza fiscale si trova in Stati e territori diversi o che comprende un’impresa la cui residenza fiscale si trova in un determinato Stato o territorio per ragioni fiscali, ma che è soggetta a imposizione in un altro Stato o territorio a causa delle attività esercitate mediante una stabile organizzazione.

L’espressione «gruppo di imprese multinazionali escluso» designa un gruppo che non è tenuto a presentare una rendicontazione Paese per Paese perché la sua cifra d’affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione, è inferiore a una determinata soglia. Secondo il rapporto sull’azione 13, i gruppi imprenditoriali multinazionali esclusi sono quelli la cui cifra d’affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale antecedente, è inferiore a 750 milioni di euro o a un importo equivalente in moneta nazionale al 1ºgennaio 2015. Poiché il riesame del 2020 potrebbe condurre a una modifica di detta soglia, questa non è contenuta nell’Accordo SRPP allo scopo evitare un ulteriore successivo emendamento (cfr. cap. 1.1). L’Accordo SRPP rimanda pertanto alle legislazioni interne che hanno il compito di fissare detta soglia. Una modifica della soglia nel 2020 renderebbe necessaria una revisione delle legislazioni interne in materia. Nel diritto svizzero, è previsto di fissare la soglia a un importo di 900 milioni di franchi svizzeri attraverso un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 6 cpv. 2 LSRPP). Questa delega di competenze al Consiglio federale consente alla Svizzera di recepire rapidamente gli sviluppi internazionali in materia.

L’espressione «entità costitutiva» designa qualsiasi unità aziendale che è inclusa nel conto di gruppo o che lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale fossero quotate in borsa nonché le unità aziendali che sono escluse dai conti di gruppo a causa delle dimensioni o in base al principio di rilevanza. Qualsiasi stabile organizzazione di un’unità aziendale rientra altresì nella definizione di entità costitutiva, purché l’unità aziendale allestisca una contabilità distinta per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di gestione interna.

L’espressione «entità notificante» designa l’entità costitutiva che, in applicazione della legislazione interna del proprio Stato di residenza fiscale, è tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese. In Svizzera, l’entità notificante è definita dalla LSRPP (cfr. art. 2 lett. i LSRPP).

L’espressione «rendicontazione Paese per Paese» designa la rendicontazione Paese per Paese che l’entità notificante deve fornire ogni anno e che contiene i dati oggetto della legislazione interna. La legislazione interna deve prevedere che la rendicontazione Paese per Paese contenga i dati descritti nel rapporto sull’azione 13 e che sia presentata nella forma prevista dall’allegato III del rapporto. Il riesame del 2020 potrebbe sfociare nell’esigenza di fornire dati supplementari o diversi nella rendicontazione Paese per Paese. Considerato che l’Accordo SRPP rimanda alla legislazione interna, un’eventuale modifica dei dati sollecitati non richiederà emendamenti all’Accordo SRPP. Nel diritto svizzero, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è definito dalla LSRPP e deve essere precisato mediante ordinanza (cfr. a questo proposito i commenti all’art. 3 LSRPP). La LSRPP prevede la delega di

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