Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
o territorio abbia posto in atto la Convenzione, firmato l’Accordo SRPP, ma non abbia ancora attivato l’Accordo SRPP perché non dispone, in diritto interno, delle leggi necessarie per esigere la rendicontazione Paese per Paese;
b. lo Stato di residenza della società madre e la Svizzera hanno concluso un accordo applicabile allo
scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, ma si presenta un’omissione sistematica. In questa ipotesi, lo Stato di residenza della società e la Svizzera hanno convenuto di applicare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di una convenzione internazionale, ma l’AFC constata che non le sono fornite le rendicontazioni Paese per Paese per ragioni diverse da quelle contemplate dall’accordo applicabile e che sussiste pertanto un’omissione sistematica nello scambio. In via di principio, l’accordo applicabile è in questo caso preciso l’Accordo SRPP, fatti salvi altri accordi conclusi dalla Svizzera che permettono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Di conseguenza, va avviata una procedura di consultazione ai sensi della sezione 6 paragrafo 2 dell’Accordo SRPP prima della conferma dell’esistenza di un’omissione sistematica.
Articolo 9 Società madre supplente residente all’estero
Un gruppo di imprese multinazionali può decidere di designare una società madre supplente che adempia l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo. In tal caso, tutte le altre entità costitutive del gruppo, la società madre compresa, sono esonerate da quest’obbligo. Tuttavia, una società madre supplente può essere designata solo in casi particolari, segnatamente quando lo Stato di residenza di detta entità costitutiva soddisfa determinati criteri. Le condizioni richieste sono cumulative e sono enumerate alle lettere a–d, ovvero:
a. lo Stato di residenza esige che gli sia fornita la rendicontazione Paese per Paese: si tratta della condizione di base per la designazione di una società madre supplente in detto Stato o territorio;
b. lo Stato di residenza è uno Stato partner: affinché l’AFC rinunci ad esigere direttamente dall’entità costitutiva presente in Svizzera la rendicontazione Paese per Paese, il suo ottenimento per via convenzionale deve essere garantito;
c. lo Stato di residenza non presenta omissioni sistematiche: lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società madre supplente deve essere effettivo;
242 \ COO 25/37