Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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1a tappa: calendario concernente la presentazione della rendicontazione Paese per Paese
2016 20172018
Completamento 1arendicontazione a
1arendicontazione Completamento 2 rendicontazione
Paese per Paese / prep. 2a
Paese per Paese Paese per Paese
rendicontazione Paese per Paese
La legislazione che Presentazione della Presentazione della
obbliga la 1arendicontazione 2arendicontazione
presentazione della Paese per Paese Paese per Paese
rendicontazione
Paese per Paese è
passata in giudicato 20182019
a Rendicontazione
2 tappa: calendario Rendicontazione
Paese per Paese per Paese
concernente lo scambio Paese relativa al relativa al 2017
2016
di rendicontazioni Paese
per Paese 30.06 scambio 30.03 scambio della della 1a 2arendicontazione rendicontazione Paese per Paese Paese per Paese
Il rapporto sull’azione 13 prevede che le rendicontazioni Paese per Paese siano allestite dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali sulla base di informazioni fornite dalle entità costitutive del gruppo. Finalizzata la rendicontazione Paese per Paese, la società madre la consegna all’autorità fiscale del suo Stato di residenza che, dal canto suo, la scambia automaticamente con tutti gli Stati o territori dove il gruppo dispone di un’entità costitutiva, fermo restando che questi Stati o territori abbiano concluso un accordo che consenta lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. In determinati casi particolari, una società madre supplente può essere designata per soddisfare l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese che, di norma, incombe alla società madre (cfr. art. 9 LSRPP). In questo caso particolare, lo Stato di residenza della società madre supplente è quello che trasmette la rendicontazione Paese per Paese agli Stati e territori nei quali il gruppo dispone di un’entità costitutiva.
Come indicato, il rapporto sull’azione 13 propone svariati strumenti per lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Tuttavia, la maggior parte degli Stati e territori dovrebbe avvalersi dell’Accordo SRPP quale strumento principale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Sul piano internazionale, ci si attende che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sia attuato in modo rapido e globale. Nel caso in cui uno Stato o territorio non mettesse in atto lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese o che lo scambio non fosse effettivo, il rapporto sull’azione 13 prevede un meccanismo secondario. Questo meccanismo secondario permette di ottenere la rendicontazione Paese per Paese ovviando alla via convenzionale quando sono soddisfatte determinate condizioni (cfr. art. 8 LSRPP). L’ottenimento della rendicontazione Paese per Paese deve avvenire preferibilmente per via convenzionale e il meccanismo secondario dovrebbe rimanere una ultima ratio. L’opzione del meccanismo secondario deve essere contemplata dalla legislazione interna dello Stato o territorio affinché questi possa avvalersene per ottenere la rendicontazione Paese per Paese. Le circostanze che permettono di applicare il meccanismo secondario dovrebbero limitarsi a quelle prescritte dal modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese messo a disposizione dall’OCSE (cfr. art. 8 LSRPP).
L’attuazione della rendicontazione Paese per Paese è monitorata. È stato convenuto che gli Stati membri dell’OCSE e del G20 avrebbero definito, al più tardi entro la fine del 2020, se sia opportuno modificare il contenuto della rendicontazione Paese per Paese al fine di esigere la comunicazione di dati supplementari o diversi. Anche il campo d’applicazione materiale potrebbe dover essere adattato a seguito di
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