Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale perché, in via di principio, non è applicabile ai periodi fiscali in questione. La trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese deve quindi avvenire sulla base di una CDI o di qualsivoglia altra convenzione che contempli uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Capoverso 2
Come indicato, l’AFC può trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese di cui al capoverso 1 sulla base di una CDI o di un altro accordo internazionale che preveda uno scambio di informazioni a fini fiscali. L’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE sui redditi e sul patrimonio permette di effettuare uno scambio di informazioni su domanda, automatico e spontaneo. Nella sua politica relativa alle CDI, la Svizzera ha integrato lo standard di cui all’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, ma si è vincolata a effettuare uno scambio solo su domanda. Non ha quindi l’obbligo di effettuare uno scambio spontaneo o automatico21. Tuttavia la Svizzera ha la facoltà di andare oltre i propri impegni. L’articolo 29 fa uso di questa facoltà in quanto permette all’AFC di effettuare una trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese in questione anche senza previa domanda.
Dalla prospettiva del diritto interno, l’assistenza amministrativa è concessa esclusivamente su domanda (art. 4 cpv. 1 della legge del 28 settembre 201222 sull’assistenza amministrativa fiscale; LAAF). Il capoverso 2 è una lex specialis che deroga alla LAAF. Permette all’AFC di effettuare una trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese che le sono state fornite su base volontaria senza che lo Stato contraente ne abbia formulato domanda.
Infine, l’AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese di cui al capoverso 1 solo agli Stati o territori con i quali la Svizzera ha sottoscritto una CDI o un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali in concordanza con lo standard OCSE in materia e per i quali l’entità notificante ha fornito la sua rendicontazione Paese per Paese all’AFC. Questa trasmissione avviene conformemente alla LSRPP, per cui le specificità procedurali della LAAF non sono applicabili in questo contesto. L’articolo 29 LSRPP lascia impregiudicate le condizioni di concessione dell’assistenza su domanda e le regole procedurali applicabili in materia.
Articolo 30 Referendum ed entrata in vigore
La legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determinal’entrata in vigore.
L’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese decorre dal 1º gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge.
4 Ripercussioni del progetto
4.1 Spese di beni e servizi e spese di personale
L’adozione dell’allestimento e dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese si traduce in un incremento dell’onere finanziario per l’AFC. Come per lo scambio automatico di informazioni, l’AFC diventa infatti la piattaforma dello scambio di dati con gli Stati partner e con le autorità cantonali competenti in relazione alle informazioni provenienti dall’estero. Le informazioni destinate all’estero sono fornite all’AFC dalle entità notificanti per la loro trasmissione. L’AFC dovrà pertanto prepararsi in tempo utile alle nuove condizioni quadro e adottare i provvedimenti necessari a questo scopo (sviluppo di un sistema informatico adeguato e messa a punto dei processi organizzativi sia interni sia per le relazioni con le entità notificanti, gli Stati partner e le autorità cantonali competenti). Oltre a svolgere questo ruolo
21 Vedi a questo proposto i diversi protocolli delle CDI concluse dalla Svizzera che si avvalgono di formulazioni analoghe alla seguente: «Anche se l’articolo 26 della convenzione non limita le modalità dello scambio di informazioni, a nessuno degli Stati contraenti incombe l’obbligo di effettuare uno scambio spontaneo o automatico di informazioni».
22 RS 651.1
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