Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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d. lo Stato di residenza è stato informato dalla società madre della sua qualità di supplente della società madre: lo Stato di residenza deve essere informato dall’entità costitutiva che si trova sul suo territorio della sua qualità di società madre supplente. Questa condizione è indispensabile affinché lo Stato di residenza sappia di dover scambiare la rendicontazione Paese per Paese con tutti gli Stati e territori nei quali si trova un’entità costitutiva, compreso il Paese della società madre.
L’insieme di queste condizioni permette all’AFC di assicurarsi di ricevere la rendicontazione Paese per Paese sulla base dell’accordo applicabile allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società madre supplente.
Quando una società madre supplente di uno Stato partner ha fornito la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo, la società madre residente di Svizzera non è più tenuta a farlo. Inoltre, l’AFC non ha più il diritto di esigere la rendicontazione Paese per Paese rivolgendosi a un’entità costitutiva residente di Svizzera (articolo 8).
Articolo 10 Obbligo di registrazione e di comunicazione
Capoversi 1 e 2
Le entità notificanti sono tenute a registrarsi spontaneamente presso l’AFC. Nel farlo, devono fornire tutte le indicazioni elencate al capoverso 2 lettere a–e.
Capoverso 3
Se un’entità costitutiva residente di Svizzera non è un’entità notificante, ovvero se non è né la società madre né la società madre supplente del gruppo di imprese multinazionali a cui appartiene, ha l’obbligo di comunicare all’AFC la ragione sociale, l’indirizzo e la residenza dell’entità costitutiva tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali. In tal modo, l’AFC è informata di chi presenta la rendicontazione Paese per Paese, comprese anche le entità costitutive residenti di Svizzera; le autorità competenti estere le trasmettono quindi la rendicontazione Paese per Paese.
Capoverso 4
Il capoverso 4 prescrive che gli obblighi di registrazione e di comunicazione devono essere adempiuti al più tardi l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione, affinché l’AFC disponga in
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