Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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tempo utile di tutti i dati richiesti sullo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. L’inosservanza di questa prescrizione da parte di un’entità notificante la rende soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 24.

Capoverso 5

Ogni entità notificante che perde la propria qualità di entità notificante è tenuta a comunicarlo spontaneamente all’AFC.

Articolo 11 Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese

Capoverso 1

Le entità notificanti forniscono annualmente all’AFC la rendicontazione Paese per Paese, al più tardi dodici mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.

Il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese è un termine ordinatorio. Al contrario di quanto vale per i termini di scadenza, i termini ordinatori non modificano il vincolo giuridico. Se scade il termine dell’articolo 11, l’articolo 22 capoverso 3 permette all’AFC di offrire la possibilità all’entità notificante di pronunciarsi sulle lacune accertate.

L’osservanza del termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese è parte integrante della soddisfazione dell’obbligo di presentare la rendicontazione Paese per Paese e di conseguenza, il ritardo nella presentazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 24. Allo stesso modo, è punibile il superamento del termine di dodici mesi fissato dall’articolo 11. Può tuttavia essere esatta la presentazione ulteriore di una rendicontazione Paese per Paese e l’omissione di presentazione può essere nuovamente punibile.

Capoverso 2

Nei casi di cui all’articolo 8, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese previsto al capoverso 1 decorre dal giorno in cui l’AFC richiede per scritto all’entità costitutiva residente di Svizzera di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.

Può richiedere un certo tempo la constatazione da parte della Svizzera che uno dei suoi Stati partner presenta un’omissione sistematica. In primo luogo, la Svizzera deve poter constatare di non aver ottenuto la rendicontazione Paese per Paese di detto Stato partner. In secondo luogo, conformemente all’Accordo SRPP, deve consultare lo Stato partner prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica (vedi i commenti alla sez. 6 Accordo SRPP). Per questo motivo il termine di dodici mesi per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l’AFC richiede per scritto all’entità costitutiva di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.

L’inosservanza del termine di dodici mesi fissato dal capoverso 2 è punibile ai sensi dell’articolo 24 a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di dodici mesi che è decorso dal giorno della richiesta scritta dell’AFC.

Articolo 12 Trasmissione della rendicontazione Paese per Paese all’interno del gruppo di imprese multinazionali

L’articolo 12 concerne i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera e che hanno una o più entità costitutive all’estero. In funzione delle legislazioni estere e in certi casi particolari, un’entità costitutiva di un determinato gruppo di imprese multinazionali potrebbe essere tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese. Tuttavia questa ipotesi si circoscrive alla realizzazione di più condizioni. Lo Stato o territorio estero deve rispettare gli standard internazionali in materia (non è per esempio autorizzato a pubblicare le rendicontazioni Paese per Paese). Inoltre deve aver previsto nella propria legislazione la possibilità di ottenere la rendicontazione Paese per Paese direttamente da un’entità costitutiva residente nel suo territorio senza passare dalla via convenzionale (meccanismo secondario). La possibilità di avvalersi del meccanismo secondario dovrebbe altresì essere limitata alle seguenti situazioni:

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