Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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Paragrafo 1

In virtù del paragrafo 1, l’autorità competente indirizza una notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento al momento della firma dell’Accordo SRPP o il più presto possibile. Questa notifica:

 indica che lo Stato o territorio in questione ha costituito la legislazione necessaria per imporre alle entità notificanti l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese riguardante i periodi fiscali con decorrenza dal giorno indicato nella notifica o successivamente;

 conferma un’eventuale rinuncia al ricevimento dei dati (rinuncia alla reciprocità);

 precisa uno o più metodi di trasmissione elettronica dei dati, standard di cifratura compresi;

 indica le misure volte ad assicurare la confidenzialità e la protezione dei dati; e

 contiene un elenco degli Stati e territori con i quali i dati dovrebbero essere scambiati o esprime l’intenzione che l’Accordo SRPP sia effettivo nei confronti di tutte le altre autorità competenti che hanno indirizzato una notifica.

L’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo SRPP disciplina la notifica della Svizzera al Segretariato dell’Organo di coordinamento.

Poiché la Convenzione è stata approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015, interviene la notifica giusta la sezione 8 dell’Accordo SRPP, a condizione che la LSRPP e, ovviamente, l’Accordo SRPP non siano stati oggetto di una votazione popolare accettata (art. 1 cpv. 2 dell’avamprogetto di decreto federale). A partire da quel momento, il Consiglio federale può notificare in virtù dell’articolo 2 lettera a dell’avamprogetto di decreto federale che la Svizzera ha costituito la legislazione necessaria allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La notifica all’Accordo SRPP deve indicare anche il periodo fiscale a partire dal quale la Svizzera esige la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese. Questa data non può essere anteriore all’entrata in vigore della LSRPP. La LSRPP prevede tuttavia che l’AFC possa trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dall’entità notificante, su base volontaria, per gli anni precedenti l’entrata in vigore della legge (cfr. art. 29 LSRPP).

D’altro canto, a norma dell’articolo 2 lettera b dell’avamprogetto di decreto federale, il Consiglio federale informa il Segretariato dell’Organo di coordinamento che la Svizzera ha istituito misure adeguate per garantire la confidenzialità richiesta, il rispetto delle norme di protezione dei dati e l’impiego appropriato dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese. Le basi giuridiche necessarie sono date principalmente dalla Convenzione, dall’Accordo SRPP, dalla LSRPP e dalla legge del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati (LPD).

In virtù dell’articolo 28 della LSRPP, il Consiglio federale è competente per decidere dell’inclusione di un Paese nell’elenco degli Stati e territori nei confronti dei quali la Svizzera intende che l’Accordo SRPP sia effettivo. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco di Paesi presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati e territori che figurano nell’elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera tra i Paesi con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. Senza concordanza non c’è scambio. Questo meccanismo permette di garantire la reciprocità.

L’avamprogetto di decreto federale non prevede che la Svizzera rinunci alla reciprocità in sede di applicazione dell’Accordo SRPP. Per garantire un level playing field, la Svizzera deve, in via di principio, ricevere rendicontazioni Paese per Paese dai suoi Stati partner e poterne farne uso per procedere a una valutazione dei rischi particolarmente elevati legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili.

L’articolo 3 dell’avamprogetto di decreto federale abilita il DFF a comunicare i metodi di trasmissione dei dati applicabili in Svizzera, compresi gli standard di cifratura, e a trasmettere il questionario debitamente compilato per la Svizzera relativo alla confidenzialità e alla protezione dei dati. La delega di questa competenza al DFF è giustificata dal fatto che questi elementi sono in costante evoluzione. I metodi di trasmissione dei dati e gli standard di cifratura devono sempre fondarsi sul livello tecnico più recente.

12 RS 235.1

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