Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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competenza al Consiglio federale per l’adeguamento del contenuto della rendicontazione Paese per Paese onde recepire rapidamente gli sviluppi internazionali.
L’espressione «Rapporto del 2015» designa il rapporto 2015 pubblicato dall’OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull’azione 13).
L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che, a norma dell’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, assiste l’Organo di coordinamento, composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti alla Convenzione.
L’espressione «Accordo effettivo» significa che sono riunite le seguenti quattro condizioni e che lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra due Paesi è stato attuato sul piano giuridico:
la Convenzione deve essere in vigore nei confronti dei due Stati;
i due Stati o territori devono aver firmato l’Accordo SRPP;
i due Stati o territori devono aver confermato di disporre delle leggi necessarie per la presentazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese;
i due Stati o territori devono aver notificato al Segretariato dell’Organo di coordinamento l’intenzione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con l’altro Stato o territorio o uno o entrambi gli Stati o territori devono aver manifestato l’intenzione che l’Accordo SRPP sortisca effetto nei confronti di tutti gli altri Paesi e territori che hanno presentato una notifica.
Paragrafo 2
Qualsiasi termine che non è definito nell’Accordo SRPP ha il senso che gli attribuisce la legislazione del Paese che applica l’Accordo SRPP nel caso specifico. Una normativa simile è contenuta nelle CDI e nei TIEA conclusi dalla Svizzera e nella Convenzione.
Sezione 2 Scambio di informazioni concernente i gruppi di imprese multinazionali
Paragrafo 1
Il paragrafo 1 indica che le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dalle entità notificanti devono essere scambiate in modo automatico ogni anno. Lo scambio verte sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese forniti dalle entità notificanti. I dati richiesti nella rendicontazione Paese per Paese sono quelli che figurano nell’allegato III del rapporto sull’azione 13. Lo scambio avviene con tutti gli Stati partner nei quali una o più entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposizione via una stabile organizzazione. Il paragrafo 1 rinvia infatti agli articoli 6 (Scambio automatico di informazioni), 21 (Protezione delle persone e limiti dell’obbligo di assistenza) e 22 (Segreto) della Convenzione.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 regola la possibilità di trasmettere rendicontazioni Paese per Paese senza riceverne. Questi Stati e territori devono annunciare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che rinunciano alla reciprocità; vengono iscritti in un elenco. Non è invece contemplata la situazione in cui uno Stato o territorio riceva rendicontazioni Paese per Paese senza trasmetterne.
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