Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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3 Commenti relativi alla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
3.1 Osservazioni preliminari
Nel merito, l’Accordo SRPP e la Convenzione ancorano le basi giuridiche materiali dello scambio internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. Non contengono tuttavia disposizioni né sulla stesura della rendicontazione né sull’esecuzione dello scambio. Questi punti devono quindi essere disciplinati in una legge federale, che il Consiglio federale ha elaborato sulla base del modello di legislazione proposto dall’OCSE nonché sulla legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
3.2 Commento alle disposizioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
Capoverso 1
La LSRPP disciplina l’attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e uno Stato partner, in conformità all’Accordo SRPP. L’articolo 6 della Convenzione e l’Accordo SRPP costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese.
Nel caso in cui l’Accordo SRPP non è applicabile, può essere applicato un altro Accordo che disciplini lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato partner.
Capoverso 2
Se l’accordo applicabile nel singolo caso contiene disposizioni derogatorie alla LSRPP, queste disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale.
Articolo 2 Definizioni
L’articolo 2 definisce i termini utili per l’applicazione della legge. Le definizioni contenute nell’Accordo SRPP valgono parimenti per la LSRPP.
Il termine «accordo applicabile» designa una convenzione o un accordo ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LSRPP applicabile nel singolo caso.
Il termine «Stato partner» designa uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto di scambiare automaticamente le rendicontazioni Paese per Paese;
Il termine «gruppo» designa un insieme di imprese controllate da una persona giuridica e tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO.
Il termine «entità costitutiva» ha lo stesso significato nella LSRPP come nell’Accordo SRPP (cfr. i commenti alla sez. 1 Accordo SRPP).
Il termine «entità residente di Svizzera» designa un’entità costitutiva come definita nell’Accordo SRPP e all’articolo 2 lettera d della LSRPP. Un’entità costitutiva residente di Svizzera è un’unità aziendale distinta appartenente a un gruppo di imprese multinazionali. È o una persona giuridica assoggettata all’imposta secondo l’articolo 50 della legge del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD) e l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 199014 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) o uno stabilimento di impresa assoggettato all’imposta in Svizzera secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e l’articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID. La definizione giuridica di entità costitutiva comprende anche la società madre o la società madre supplente.
13 RS 642.11
14 RS 642.14
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