Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

possibile, ma al più tardi quindici mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione a cui si riferisce.

Capoverso 2

Il capoverso 2 prevede che l’AFC trasmetta le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dalle entità notificanti alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono le entità costitutive del gruppo. Questo capoverso va inteso nel senso che le rendicontazioni Paese per Paese sono trasmesse unicamente ai Cantoni nei quali i gruppi sono residenti. Il capoverso 2 non afferma che le rendicontazioni Paese per Paese debbano essere utilizzate in maniera restrittiva per le imposte cantonali dirette. Le rendicontazioni Paese per Paese possono essere utilizzate anche per le imposte cantonali dirette, come pure per l’imposta federale diretta e per le altre imposte di competenza dell’AFC.

Capoverso 3

In sede di trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese alle autorità competenti dello Stato partner, l’AFC segnala sistematicamente le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsti dall’accordo applicabile (cfr. sez. 5 Accordo SRPP). Benché la Convenzione e l’Accordo SRPP non si applichino direttamente tra l’AFC e le autorità cantonali competenti, queste soggiacciono alle stesse restrizioni.

Le informazioni ottenute mediante la rendicontazione Paese per Paese sono utilizzate segnatamente per effettuare una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, nonché, se del caso, a scopo di analisi economiche e statistiche (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 21 cpv. 1 LSRPP). Le informazioni non devono tuttavia essere utilizzate in sostituzione di un’analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento effettuata per una transazione o remunerazione particolare, fondata su un’analisi funzionale e un’analisi di comparabilità complete. È accertato infatti che le mere informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese non sono sufficienti per stabilire incontrovertibilmente la correttezza dei prezzi di trasferimento, cosicché non devono essere utilizzate per determinare gli adattamenti dei prezzi di trasferimento. Comunque, nonostante i commenti e le disposizioni qui sopra, non è vietato utilizzare le informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese quale punto di partenza per un esame più approfondito dei prezzi di trasferimento stabiliti dal gruppo di imprese multinazionali o di altre questioni fiscali.

Capoverso 4

Se l’AFC ottiene rendicontazioni Paese per Paese in virtù dell’articolo 8, non è applicabile nessun accordo in quanto la trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese ai sensi dell’articolo 8 avviene tra l’AFC e le autorità cantonali competenti, e non con gli Stati partner. In quel caso, le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese nonché l’obbligo del segreto contemplate dall’Accordo SRPP valgono anche per le autorità cantonali competenti.

Articolo 14 Prescrizione

L’Accordo SRPP non contiene regole relative alla prescrizione del diritto di far valere l’allestimento e la trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese. A tutela della sicurezza del diritto, la LSRPP prevede tuttavia che il diritto dell’entità notificante di ottenere la rendicontazione Paese per Paese si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere fornita. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la rendicontazione Paese per Paese. Il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere trasmessa. Vale anche se la prescrizione è stata interrotta.

Sezione 5: Rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli Stati partner

Articolo 15

L’Accordo SRPP rinvia all’articolo 22 della Convenzione che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 Accordo SRPP). La Convenzione stabilisce le persone e le autorità abilitate a prendere conoscenza delle informazioni ricevute. L’articolo 15 si basa su questa norma nel senso che

242 \ COO 29/37