Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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Rapporto 2015 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese: un triplice approccio

Il rapporto sull’azione 13 sostituisce l’attuale capitolo V delle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali5 che tratta sin d’oggi della documentazione dei prezzi di trasferimento. Questa nuova versione del capitolo V deve essere recepita nella versione aggiornata delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali la cui pubblicazione è prevista per il 2017. Questa nuova versione terrà conto di tutte le modifiche decise nel quadro del progetto BEPS e degli usuali lavori dei gruppo di lavoro dell’OCSE sul trattamento fiscale delle società multinazionali. Considerato che la nuova versione non è ancora stata pubblicata, nel presente progetto è fatto riferimento al rapporto sull’azione 13.

Il rapporto sull’azione 13 prevede che i gruppi di imprese multinazionali preparino tre documenti: una rendicontazione Paese per Paese (country-by-country report), un file principale (master file) e un file locale (local file).

La rendicontazione Paese per Paese contiene dati distinti per Stato e territorio relativi alla ripartizione, sul piano mondiale, della cifra d’affari, delle imposte pagate e altri indicatori del gruppo di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche indicazioni sulle principali attività economiche delle entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali. Il file principale completa la rendicontazione Paese per Paese con informazioni più precise. Fornisce una prospettiva d’insieme della natura delle attività del gruppo di imprese multinazionali e consente di valutarne le pratiche in materia di prezzo di trasferimento nel loro contesto economico, giuridico, finanziario e fiscale. Infine, il file locale contiene soltanto informazioni relative a specifiche transazioni tra imprese (p. es. l’importo delle transazioni effettuate tra le entità di cui è composto il gruppo). Il file locale è consegnato unicamente alle autorità fiscali locali e completa le informazioni del file principale. La rendicontazione Paese per Paese, il file principale e il file locale sono destinati esclusivamente alle autorità fiscali. Non hanno lo scopo di essere pubblicati o messi a disposizione del pubblico sotto qualsivoglia forma. Occorre inoltre rilevare che nel quadro dei negoziati la Svizzera, in collaborazione con altri Stati, è intervenuta a più riprese presso l’OCSE e ha potuto ridurre il numero di informazioni richieste ai gruppi di imprese multinazionali nella rendicontazione Paese per Paese e dunque limitare in modo congruo lo scambio di informazioni.

L’impegno politico degli Stati nel quadro del progetto BEPS in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento e di rendicontazione Paese per Paese è sfociato nell’adozione di uno standard minimo (minimum standard). Tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati, sul piano politico, ad attuare la rendicontazione Paese per Paese. Lo standard minimo concerne soltanto l’allestimento e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese e non l’allestimento del file principale e del file locale.

Rendicontazione Paese per Paese: standard minimo

Il rapporto sull’azione 13 descrive il contenuto dello standard minimo, vale a dire quali sono i gruppi di imprese multinazionali soggetti all’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, il calendario della sua attuazione nonché gli strumenti necessari per l’allestimento e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese.

Il rapporto sull’azione 13 contiene:

 il modello di formulario di rendicontazione Paese per Paese. Questo modello figura nell’allegato III del rapporto e prescrive la forma e il contenuto della rendicontazione Paese per

Paese. L’allegato III contiene inoltre le istruzioni in merito ai dati che devono figurare nella rendicontazione Paese per Paese.

 un modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese. Il modello di legislazione interna definisce quali sono i gruppi di imprese multinazionali tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese e quale ne deve essere il contenuto, ossia i dati

5 Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, luglio 2010.

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