Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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di piattaforma, l’AFC è chiamata ad assumere altri compiti in ambito di analisi e trattamento dei dati per cui dovrà dotarsi di personale in misura corrispondente.
Dato che la funzione dell’AFC in relazione allo scambo di rendicontazioni Paese per Paese è paragonabile con quella svolta nello scambio automatico di informazioni, sarà possibile sviluppare un sistema informatico sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito della realizzazione del progetto relativo allo scambio automatico di informazioni. Il sistema informatico, attualmente in fase di sviluppo, non potrà tuttavia essere ripreso tale e quale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese poiché i dati interessati sono di natura diversa.
4.2 Ripercussioni economiche
Oltre 60 Paesi, ossia tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 nonché alcuni Paesi che non sono membri né dell’OCSE né del G20 hanno partecipato al progetto BEPS su un piano di parità. Gli Stati membri dell’OCSE e del G20 (Svizzera compresa) hanno sottoscritto un impegno politico a fare propri e ad attuare gli standard minimi del progetto BEPS. La rendicontazione Paese per Paese che i gruppi di imprese multinazionali in questione sono tenuti a presentare in numerosi Paesi è parte di questi standard minimi. Questo consente di garantire un level playing field, dato che in tutti i Paesi (Stati membri dell’OCSE e del G20) saranno applicabili le stesse condizioni ai gruppi di imprese multinazionali in materia di rendicontazione Paese per Paese. Questa approccio garantisce che le entità notificanti in Svizzera non siano svantaggiate sul piano della concorrenza, nel rispetto degli standard minimi dell’OCSE. Un primo studio ha censito in Svizzera circa 200 gruppi di imprese multinazionali residenti che dovranno presentare una rendicontazione Paese per Paese, ovvero circa 200 entità notificanti.
Si prevede che l’allestimento delle rendicontazioni Paese per Paese induca un incremento degli oneri amministrativi e dei costi per l’osservanza della normativa a carico delle entità notificanti. Questo aumento dovrebbe tuttavia mantenersi entro limiti ragionevoli, giacché i gruppi di imprese multinazionali raccolgono già la maggior parte delle informazioni che dovranno essere trasmesse (per i vari vincoli legali relativi alla contabilità). Tuttavia, poiché le rendicontazioni Paese per Paese prescrivono di indicare anche la cifra d’affari generata da transazioni con parti indipendenti e parti vincolate nonché altre indicazioni dettagliate sia sulle imposte pagate sia sul capitale, ne deriva che la maggior parte dei gruppi di imprese multinazionali debbano perlomeno adeguare di conseguenza il loro sistema informatico.
Va inoltre evidenziato che la maggior parte degli Stati membri dell’OCSE e del G20 possono scegliere di applicare un meccanismo secondario sulla base della loro legislazione locale, per cui i gruppi di imprese multinazionali residenti di Svizzera dovranno, in numerosi casi, presentare una rendicontazione Paese per Paese, anche se il nostro Paese non adottasse la LSRPP.
4.3 Ripercussioni fiscali
I dati della rendicontazione Paese per Paese in sé non possono essere utilizzati per giustificare un adattamento dell’utile imponibile, ma possono permettere di identificare i rischi di trasferimento indebito dell’utile imponibile. A seguito delle informazioni ottenute attraverso la rendicontazione Paese per Paese, possono essere avviate indagini più approfondite in merito al contribuente. Queste indagini supplementari potrebbero condurre a un adattamento dell’utile della società in questione. Considerato che un tale adattamento dell’utile può, in determinati casi, non essere conforme alle disposizioni della CDI applicabile, c’è da aspettarsi un incremento del numero di doppie imposizioni. Di conseguenza, dovrebbe aumentare anche il numero di procedure amichevoli tese a dirimere controversie di questo tipo.
Sotto il profilo delle entrate fiscali per la Svizzera, se le autorità fiscali svizzere effettuano, in determinati casi, adattamenti dell’utile imponibile in conformità con i principi internazionali in materia, l’introduzione delle rendicontazioni Paese per Paese potrebbe condurre a un incremento delle entrate fiscali.
All’opposto, le autorità fiscali estere possono altresì effettuare adattamenti dell’utile imponibile in conformità con principi internazionali in materia, a seguito di indagini supplementari svolte in base alle rendicontazioni Paese per Paese. Questo genere di adattamenti potrebbe condurre a una riduzione delle entrate fiscali per la Svizzera se quest’ultima è tenuta ad effettuare un correlativo adattamento onde eliminare la doppia imposizione.
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