Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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Tabella 2: elenco di tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale
Denominazione del gruppo di imprese multinazionali:
Periodo fiscale oggetto della rendicontazione:
Attività principali
Giurisdizione
fiscale di
Entità
costituzione, Servizi di
costitutive Vendite, Detenzione di
Giurisdizione se diversa amministra- Prestazioni di Finanzia- Servizi
residenti nella Acquisti o Fabbricazione commercializ- azioni o altri
fiscale dalla zione, servizi a parti mento interno finanziari Assicurazioni Inattiva Altro giurisdizione appalti o produzione zazione o strumenti di
giurisdizione gestione o non correlate del gruppo regolamentati
fiscale distribuzione capitale
di residenza a assistenza
fini fiscali
La tabella 3 offre lo spazio per aggiungere informazioni supplementari.
Tabella 3: Informazioni supplementari
Denominazione del gruppo di imprese multinazionali:
Periodo fiscale oggetto della rendicontazione:
Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione succinta che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione Paese per Paese
In termini di tempi, il rapporto sull’azione 13 raccomanda che i gruppi di imprese multinazionali siano tenuti a presentare le prime rendicontazioni Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio il 1º gennaio 2016. Secondo il modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese, i gruppi di imprese multinazionali in questione dispongono di un termine di dodici mesi dalla chiusura del periodo fiscale oggetto della rendicontazione7 per completare e presentare le rendicontazioni Paese per Paese. Le prime rendicontazioni Paese per Paese dovrebbero pertanto essere fornite al più tardi fine 2017. Di conseguenza, i primi scambi dovrebbero avvenire a partire dal 2018. Secondo l’Accordo SRPP, le autorità fiscali dispongono di un termine di sei mesi8 per trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese (ai sensi della sez. 3 par. 2 Accordo SRPP la trasmissione deve avvenire al più tardi 18 mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione). Il calendario previsto è illustrato nel seguente grafico:
7 Nel presente rapporto, il concetto di «periodo fiscale» corrisponde alla definizione di cui all’art. 79 cpv. 2 LIFD e all’art. 31 cpv. 2 LAID, ed è equivalente alla nozione di «esercizio finanziario» nella terminologia OCSE.
8 Per gli anni successivi, questo termine è ridotto a tre (cfr. sez. 3 Accordo SRPP).
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