Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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1. la Svizzera non è uno Stato partner dello Stato o territorio in cui risiede l’entità costitutiva al momento in cui detto Stato o territorio è in grado di ottenere la rendicontazione Paese per Paese per il periodo fiscale oggetto della rendicontazione; o

2. la Svizzera presenta un’omissione sistematica nello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese nei confronti di questo Stato partner.

Se si presenta una delle situazioni enumerate qui sopra, lo Stato o territorio estero può richiedere la rendicontazione Paese per Paese all’entità costitutiva presente sul suo territorio. Con tutta probabilità, detta entità si rivolge alla società madre per ottenere la rendicontazione Paese per Paese. Purché ne disponga, la società madre trasmette la rendicontazione Paese per Paese alla sua entità costitutiva a favore dell’autorità estera. In tale circostanza, quando la società madre è residente di Svizzera, è posta la questione dell’applicazione dell’articolo 271 del codice penale (CP)17. La società madre trasmette la rendicontazione Paese per Paese alla sua entità costitutiva a favore dell’autorità estera. La società madre non fa rispettare direttamente l’obbligo. Tuttavia è possibile considerare che l’entità costitutiva agisca unicamente come un’estensione della società. Ecco perché sussiste il rischio di una potenziale violazione dell’articolo 271 capoverso 1 CP da parte della società madre residente di Svizzera. Per fare piena chiarezza, l’articolo 12 LSRPP autorizza la società madre residente di Svizzera a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese a tutte le sue entità costitutive per inoltro a un’autorità estera.

Seppure le circostanze presentate qui sopra potrebbero generare la richiesta della rendicontazione Paese per Paese da parte di un’autorità estera, vanno apportate comunque le seguenti precisazioni:

 I primi Stati o territori che dispongono di una legislazione effettiva l’hanno introdotta il 1º gennaio 2016. Questi Paesi potrebbero esigere di rimandare la presentazione della rendicontazione Paese per Paese 2016 a fine 2017 al più tardi. Una violazione dell’articolo 271 capoverso 1 CP può essere immediatamente esclusa se la LSRPP entra in vigore in un periodo corrispondente in quanto la società madre residente di Svizzera è autorizzata a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese alla sua entità costitutiva sulla base dell’articolo 12. Questa autorizzazione è valida parimenti per le rendicontazioni Paese per Paese dei periodi fiscali 2016 e 2017.

 Appena la LSRPP entra in vigore, la Svizzera può effettuare la notifica prevista dalla sezione 8 dell’Accordo SRPP e diventare così uno Stato partner. A partire da quel momento, se lo Stato o territorio estero è uno Stato partner, perde la possibilità di avvalersi del meccanismo secondario.

 Infine, se la Svizzera presenta un’omissione sistematica nello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese con questo Stato partner, quest’ultimo sarebbe in grado di applicare il meccanismo secondario. Prima di giungere alla conclusione che esiste un’omissione sistematica deve essere stata avviata una procedura di consultazione tra la Svizzera e lo Stato partner sulla base dell’Accordo SRPP (vedi sez. 6 Accordo SRPP).

Sezione 4: Trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese

Articolo 13 Trasmissione e utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese

Capoverso 1

L’AFC trasmette alle autorità competenti dello Stato partner le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dalle entità notificanti svizzere nel quadro dell’accordo applicabile entro i termini da esso stabiliti. Ne deriva che l’AFC deve procedere al primo scambio di rendicontazioni Paese per Paese al più tardi diciotto mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione, a decorrere dal primo periodo fiscale oggetto della rendicontazione successivo all’adozione della LSRPP (cfr. sez. 3 par. 2 Accordo SRPP). Per gli ulteriori periodi fiscali imponibili, occorre riferirsi alla sezione 3 paragrafo 3 dell’Accordo SRPP, secondo cui la rendicontazione Paese per Paese deve essere trasmessa il prima

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