Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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pertanto l’adozione di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l’Accordo SRPP è sottoposto a referendum. La LSRPP è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

6.3 Delega di competenze legislative

In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 LSRPP, il Consiglio federale stabilisce il contenuto della rendicontazione Paese per Paese nel quadro degli standard internazionali in materia ed è competente per adeguarlo in funzione degli sviluppi internazionali. Questa delega di competenza permette di stabilire, per il tramite di un’ordinanza del Consiglio federale, quali siano i dati che devono essere inclusi nella rendicontazione Paese per Paese alla luce delle prescrizioni del rapporto sull’azione 13. Inoltre la delega di competenza permette di modificare rapidamente i dati che devono essere inclusi nella rendicontazione Paese per Paese in funzione degli standard internazionali. Questa prerogativa è essenziale, segnatamente in vista del riesame del 2020, che potrebbe condurre a modificare o aggiungere dati alla rendicontazione Paese per Paese. In assenza di una tale delega di competenza, la Svizzera potrebbe ritrovarsi in una situazione in cui è l’unico Paese che esige i dati richiesti nella rendicontazione Paese per Paese sulla base del rapporto sull’azione 13, mentre gli altri avrebbero già adeguato la loro legislazione in funzione degli sviluppi decisi nel 2020.

Giusta l’articolo 6 capoverso 1 LSRPP, sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali che realizzano una determinata cifra d’affari annua consolidata. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale una delega di competenza per fissare questa soglia. Al 1º gennaio 2015, la soglia deve corrispondere all’equivalente di 750 milioni di euro. È dunque previsto di fissare nell’ordinanza della LSRPP una soglia di una cifra d’affari annua consolidata di 900 milioni di franchi svizzeri. La delega di competenza al Consiglio federale consente di integrare rapidamente un’eventuale modifica della soglia che potrebbe scaturire dal riesame del 2020.

In applicazione dell’articolo 18 capoverso 4 LSRPP, il Consiglio federale definisce le modalità concernenti la gestione del sistema d’informazione dell’AFC contenente i dati ricevuti in esecuzione dell’accordo applicabile e della LSRPP, in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati personali trattati, l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.

L’articolo 28 della LSRPP conferisce al Consiglio federale la competenza di decidere con quali Stati e territori la Svizzera intende scambiare la rendicontazione Paese per Paese. La notifica per indicare gli Stati e territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese può avvenire solo dopo l’approvazione dell’Accordo SRPP e della LSRPP da parte dell’Assemblea federale e alla condizione che questi atti non siano stati oggetto di referendum accettato dal popolo. Considerato che la decisione di fondo concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese è già stata presa dall’Assemblea federale, la delega di competenza al Consiglio federale gli consente di determinare con quali Stati e territori la Svizzera intende scambiare la rendicontazione Paese per Paese. Questa competenza gli può essere conferita in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera sarà quindi in grado di presentare un primo elenco di Stati e territori al momento della notifica. La possibilità di delegare al Consiglio federale la competenza della scelta degli Stati e territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese permette di attivare rapidamente lo scambio e di garantire l’applicazione delle garanzie convenzionali il più velocemente possibile.

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