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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

b. l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d’esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti.

2I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi per:

a. l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d’esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti;

b. la totalità degli investimenti, dell’esercizio, della manutenzione, della salvaguardia del valore d’esercizio e della salvaguardia del valore con carattere d’investimento delle componenti decentralizzate.

3Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi di un eventuale progetto pilota per un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (art. 20 cpv. 8). Al riguardo, rispetta i seguenti principi:

a. i Cantoni e i terzi che partecipano al progetto pilota si assumono i costi;

b. in caso di realizzazione del sistema, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi partecipanti i costi delle componenti centralizzate.

Art. 26 Altri costi

1La Confederazione si assume:

a. i costi delle proprie spese per la ricerca e lo sviluppo (art. 13);

b. i costi degli elementi d’intervento specializzati (art. 12);

c. i costi del materiale d’intervento per le basi d’appoggio NBC intercantonali dei Cantoni (art. 12 cpv. 3);

d. i costi delle proprie attività nell’ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4).

2Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi dell’istruzione nella protezione della popolazione conformemente all’articolo 22.

Titolo terzo: Protezione civile

Capitolo 1: Compiti

Art. 27

1In caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile è incaricata di:

a. proteggere la popolazione;

b. assistere le persone in cerca di protezione;

c. sostenere gli organi di condotta;

d. sostenere le organizzazioni partner, segnatamente i servizi di salvataggio e la sanità pubblica, nel fornire assistenza sanitaria;

e. proteggere i beni culturali.