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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
b. l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d’esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti.
2I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi per:
a. l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d’esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti;
b. la totalità degli investimenti, dell’esercizio, della manutenzione, della salvaguardia del valore d’esercizio e della salvaguardia del valore con carattere d’investimento delle componenti decentralizzate.
3Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi di un eventuale progetto pilota per un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (art. 20 cpv. 8). Al riguardo, rispetta i seguenti principi:
a. i Cantoni e i terzi che partecipano al progetto pilota si assumono i costi;
b. in caso di realizzazione del sistema, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi partecipanti i costi delle componenti centralizzate.
Art. 26 Altri costi
1La Confederazione si assume:
a. i costi delle proprie spese per la ricerca e lo sviluppo (art. 13);
b. i costi degli elementi d’intervento specializzati (art. 12);
c. i costi del materiale d’intervento per le basi d’appoggio NBC intercantonali dei Cantoni (art. 12 cpv. 3);
d. i costi delle proprie attività nell’ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4).
2Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi dell’istruzione nella protezione della popolazione conformemente all’articolo 22.
Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 1: Compiti
Art. 27
1In caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile è incaricata di:
a. proteggere la popolazione;
b. assistere le persone in cerca di protezione;
c. sostenere gli organi di condotta;
d. sostenere le organizzazioni partner, segnatamente i servizi di salvataggio e la sanità pubblica, nel fornire assistenza sanitaria;
e. proteggere i beni culturali.