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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

2È tenuto al risarcimento dei danni l’ente pubblico cui sottostà l’autorità che ha emesso la convocazione.

3Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

4Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale insegnante o dei militi.

5In caso di esercitazioni della protezione civile cui partecipano altre organizzazioni partner giusta l’articolo 3 e l’esercito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.

6Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili.

Art. 79 Regresso e indennizzo

1La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro il personale insegnante o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

2Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 80 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione,

dei Cantoni e dei Comuni

1Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave.

2Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

3I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave; lo stesso si applica agli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti, in caso di violazione dei loro doveri di controllo.

Art. 81 Determinazione del risarcimento

1L’ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoversi 1 e 1bis, 44 capoverso 1, 45–47, 49 e 53 del Codice delle obbligazioni (CO)14.

14 RS 220