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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
2Hanno il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale.
Art. 85 Attribuzione a una funzione
Chi non accetta l’attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il DDPS decide in modo definitivo.
Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza
1Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale; è fatto salvo l’ambito delle convocazioni e delle chiamate in servizio.
2Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta dell’UFPP, le autorità cantonali di ultima istanza gli notificano senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.
Sezione 2: Pretese pecuniarie
Art. 87
1I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale o comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro le decisioni di queste autorità è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2L’UFPP decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi di protezione civile che rientrano nella competenza di convocazione o chiamata in servizio della Confederazione.
3L’UFPP decide in merito alle pretese di natura pecuniaria della Confederazione o nei confronti di essa, che sono fondate sulla presente legge, ma non concernono la responsabilità per danni.
Capitolo 10: Disposizioni penali
Art. 88 Infrazioni alla presente legge
1È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque intenzionalmente:
a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;