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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

3I Cantoni disciplinano la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 31 e 52–56.

4L’UFPP disciplina la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 57 capoversi 2-4.

5La convocazione al servizio d’istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.

6Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all’organo che lo ha convocato.

Art. 46 Chiamata per interventi in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza

e conflitti armati

1Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile:

a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l’intera Svizzera;

b. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;

c. in caso di conflitti armati.

2I Cantoni possono chiamare in servizio i militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.

3I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

4L’UFPP disciplina la procedura di chiamata dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4.

Art. 47 Controlli

1I Cantoni tengono il controllo dei militi della protezione civile. Il controllo è effettuato nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).

2L’UFPP controlla se:

a. i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 52–56 nonché il termine di cui all’articolo 56 capoverso 4 sono osservati;

b. gli interventi di pubblica utilità di cui all’articolo 56 capoverso 3 lettera b e i lavori di ripristino di cui alla lettera c che non possono essere conclusi entro tre mesi dall’evento sono compatibili coni compiti della protezione civile.

3Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 52–56 sono superati, l’UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi in questione e informa l’Ufficio centrale di compensazione.

4L’UFPP tiene il controllo dei militi impiegati per assolvere i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4. Il controllo è effettuato nel sistema PISA.