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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;

c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

2Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:

1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,

2. viene meno agli ordini di servizio,

3. utilizza l’equipaggiamento personale fuori dal servizio di protezione civile,

4. viola gli obblighi di notifica, disciplinati conformemente all’articolo 41 capoverso 3;

b. disattende ordini o regole di comportamento relativi all’allarme;

c. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile.

4Nei casi di cui al capoverso 3, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

5Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.

6Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 89 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

1Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa.

2Nei casi gravi o in caso di recidiva l’autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

3Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.

Art. 90 Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.