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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Capitolo 11: Finanziamento

Art. 91 Confederazione

1La Confederazione si assume i costi derivanti:

a. dal reclutamento dei militi della protezione civile;

b. dall’istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall’infrastruttura necessaria a questo scopo;

c. dagli interventi dei militi in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;

d. dall’istruzione, dagli interventi e dai controlli dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all’articolo 32 capoverso 4;

e. dal materiale d’intervento e dal materiale per gli impianti di protezione secondo l’articolo 76 capoverso 1;

f. dal soldo, dalla convocazione, dal trasporto, dal vitto e dall’alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità di rilevanza nazionale;

g. dal rinforzo della protezione civile per il caso di conflitti armati;

h. dagli interventi in caso di conflitto armato.

2Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione.

3Essa si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione, se queste ultime sono messe fuori uso. Essa non si assume i costi per lo smantellamento degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi.

4Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto il numero di posti letto è inferiore a quello stabilito nella pianificazione del fabbisogno, la Confederazione, in caso di sostituzione, non si assume i relativi costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l’equipaggiamento.

5La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale nonché per l’arredamento dei rifugi.

6Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l’efficienza operativa in caso di conflitto armato.

7La Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti né versa l’importo forfettario annuale per gli impianti che non sono tenuti in funzione per motivi tecnici o mancanza di personale.

8La Confederazione può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.

9La Confederazione non si assume:

a. i costi per l’acquisto di terreni né le indennità per l’uso di terreni pubblici o privati;