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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
2In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile è inoltre tenuto conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.
Art. 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali
1Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà.
2Se il danno è causato da un incidente di servizio o costituisce la diretta conseguenza dell’esecuzione di un ordine, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni versano un’equa indennità al membro del personale insegnante o al milite della protezione civile danneggiato.
3In caso di responsabilità del danneggiato, l’indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l’uso dell’oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.
Art. 83 Prescrizione
1Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 77 e 81 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e al massimo in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.
2Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l’articolo 79 capoverso 1 si prescrive in un anno dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e dell’identità del responsabile, e al massimo in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.
3Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest’ultimo.
4Gli articoli 135–142 CO15 sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.
Capitolo 9: Protezione giuridica e procedimento
Sezione 1: Pretese non pecuniarie
Art. 84 Apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile
1Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria di reclutamento e delle altre commissioni per la visita sanitaria in merito all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un’altra Commissione per la visita sanitaria. Quest’ultima decide definitivamente.
15 RS 220