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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
5Il Consiglio federale stabilisce il contenuto del controllo di cui al capoverso 1. Può emanare regolamenti di tipo amministrativo e tecnico sull’uso del sistema PISA.
6Esso disciplina la procedura di controllo, in particolare stabilisce i termini entro i quali ordinare le misure di cui al capoverso 3.
Capitolo 3: Diritti e doveri di terzi
Art. 48 Proprietari di edifici abitativi e locatari
1I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all’esecuzione delle misure loro prescritte.
2Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.
Art. 49 Uso di proprietà e diritto di requisire
1I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi attività ufficiali e gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.
2In caso di catastrofi, situazioni d’emergenza o conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell’esercito.
Art. 50 Copertura individuale tramite l’assicurazione militare
Chi presta aiuto nell’ambito di un intervento della protezione civile è assicurato secondo la LAM9.
Capitolo 4: Istruzione
Art. 51 Competenza dei Cantoni
I Cantoni sono competenti per l’istruzione, nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente.
Art. 52 Istruzione di base
1I militi della protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono l’istruzione di base al più presto nell’anno in cui compiono i 19 anni, ma al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono 25 anni.
2L’istruzione di base dura 10–19 giorni.