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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 40 Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un’indennità per perdita di guadagno ai sensi della legge federale del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Per il calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo.

Art. 42 Assicurazione

Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sull’assicurazione militare (LAM).

Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile

I servizi di protezione civile secondo gli articoli 52–56 non possono superare complessivamente 40 giorni all’anno.

Art. 44 Obblighi

1I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.

2Possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. Nelle funzioni di quadro devono assolvere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d’istruzione e degli interventi della protezione civile.

3I militi sono soggetti all’obbligo di notifica. Il Consiglio federale stabilisce genere e portata degli obblighi di notifica.

4I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell’ambito di servizi di protezione civile.

Sezione 3: Chiamata e controlli

Art. 45 Convocazione al servizio d’istruzione

1La convocazione per gli interventi di pubblica utilità è emessa dai Cantoni.

2La convocazione per i lavori di ripristino è emessa dai Cantoni.

6 RS 834.1

7RS 661

8 RS 833.1