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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 71 Esigenze minime

Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Art. 72 Efficienza operativa

I proprietari e i detentori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.

Art. 73 Manutenzione e salvaguardia del valore

1I proprietari e assicurano la manutenzione delle costruzioni di protezione e la salvaguardia del loro valore.

2L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e della salvaguardia del valore.

Art. 74 Esecuzione sostitutiva

Se il proprietario o il detentore non adotta le misure prescritte, l’autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario o del detentore. I locatari non assumono costi.

Art. 75 Delega di competenze legislative

Nell’ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare:

a. la progettazione, la realizzazione, l’equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l’utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione delle costruzioni di protezione;

b. la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell’attribuzione;

c. l’utilizzo delle costruzioni di protezione da parte di terzi.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

Art. 76

1La Confederazione è competente per l’acquisizione:

a. del materiale standard della protezione civile;

b. dei terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;

c. dell’equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;

d. dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all’articolo 32 capoverso4.