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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 71 Esigenze minime
Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.
Art. 72 Efficienza operativa
I proprietari e i detentori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.
Art. 73 Manutenzione e salvaguardia del valore
1I proprietari e assicurano la manutenzione delle costruzioni di protezione e la salvaguardia del loro valore.
2L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e della salvaguardia del valore.
Art. 74 Esecuzione sostitutiva
Se il proprietario o il detentore non adotta le misure prescritte, l’autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario o del detentore. I locatari non assumono costi.
Art. 75 Delega di competenze legislative
Nell’ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare:
a. la progettazione, la realizzazione, l’equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l’utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione delle costruzioni di protezione;
b. la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell’attribuzione;
c. l’utilizzo delle costruzioni di protezione da parte di terzi.
Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione
Art. 76
1La Confederazione è competente per l’acquisizione:
a. del materiale standard della protezione civile;
b. dei terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;
c. dell’equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;
d. dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all’articolo 32 capoverso4.