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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

2Può, di comune accordo con i Cantoni, provvedere all’acquisizione del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale per i militi della protezione civile.

3Il Consiglio federale stabilisce il genere e l’entità del materiale unificato secondo il capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento.

4Può delegare all’UFPP competenze legislative per:

a. assicurare l’efficienza operativa del materiale standard di cui al capoverso 1 lettera a e utilizzare il materiale acquisito dalla Confederazione di cui al capoverso 1;

b. stabilire i requisiti della procedura di ammissione per le componenti che devono essere omologate.

Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile

Art. 77

1In caso di conflitto armato, il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

2Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere contrassegnate con il distintivo:

a. singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;

b. persone di organi federali, cantonali e comunali che assolvono compiti amministrativi per la protezione civile.

3In caso di conflitto armato ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d’identità per il personale della protezione civile.

4Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 197713 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.

Capitolo 8: Responsabilità per danni

Art. 78 Principi

1La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d’istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, a meno che possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.

13 RS 0.518.521