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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

a. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile;

b. gli uomini soggetti all’obbligo militare prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile;

c. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile dopo aver raggiunto il limite d’età ordinario;

d. le donne di nazionalità svizzera, a partire dall’anno in cui compiono i 19 anni;

e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall’anno in cui compiono i 19 anni.

2I Cantoni decidono in merito all’ammissione dei volontari al servizio di protezione civile. Non vi è un diritto a essere ammessi.

3Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.

4Su domanda, i volontari sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio se hanno prestato almeno tre anni di servizio di protezione civile. Su domanda dovutamente motivata sono prosciolti anche prima.

5I volontari che percepiscono una rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono prosciolti d’ufficio dall’obbligo di prestare servizio.

Art. 34 Reclutamento

1L’esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.

2Non sono reclutate le persone soggette all’obbligo di leva che:

a. risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19955;

b. non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui manifestano atteggiamenti tali da far ritenere ch’esse siano potenzialmente violente.

Art. 35 Incorporazione dei militi

1Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del Cantone in cui sono domiciliati. D’intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere assegnati ad un altro Cantone.

2I Cantoni cui sono assegnati i militi decidono in merito alla loro incorporazione.

3I militi che si trasferiscono all’estero sono registrati nel pool di personale. In caso di ritorno in Svizzera possono essere reincorporati, nella misura in cui sono ancora soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

4 RS 831.10

5 RS 510.10