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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
b. le tasse cantonali e comunali;
c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.
10Il Consiglio federale stabilisce:
a. le condizioni per l’assunzione o il rifiuto dei costi supplementari riconosciuti ai sensi dei capoversi 2, 4 e 5 nonché per il versamento o il rifiuto del contributo forfettario ai sensi del capoverso 6 e ne disciplina la procedura;
b. l’importo dei costi supplementari riconosciuti e del contributo forfettario; può stabilire un importo forfettario per i costi supplementari riconosciuti;
c. l’assunzione dei costi per gli interventi di pubblica utilità.
11Per i costi rimborsati ai Cantoni in virtù di interventi di pubblica utilità di rilevanza nazionale, l’UFPP può stabilire un importo forfettario per milite della protezione civile.
Art. 92 Cantoni
I Cantoni prendono a carico i costi che non si assume la Confederazione ai sensi dell’articolo 91, segnatamente i costi per:
a. l’istruzione e gli interventi dei militi;
b. le istruzioni che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni ai sensi dell’articolo 57 capoverso 3;
c. il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per la loro acquisizione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 2;
d. l’investimento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore della parte del sistema PISA tesa al controllo dei militi.
Titolo quarto: Dati personali
Art. 93 Trattamento di dati
1Per svolgere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 34) e dei controlli (art. 47), l’UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema PISA. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
a. dati concernenti la salute;
b. profili della personalità:
1. per decisioni concernenti l’attribuzione della funzione di base,
2. per l’accertamento del potenziale per funzioni di quadro.
2Per organizzare i servizi d’istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: