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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
4I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione un numero sufficiente di militi idonei per assolvere i compiti di aiuto alla condotta e di protezione NBC che rientrano nelle competenze della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 36 Pool di personale
1I militi non incorporati sono registrati in un pool di personale nazionale e non sono istruiti.
2Se del caso, i militi possono essere messi a disposizione di un Cantone o della Confederazione e esservi incorporati.
3Non vi è il diritto a essere incorporati e a prestare servizio di protezione civile.
Art. 37 Proscioglimento anticipato
1Su relativa domanda i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un’organizzazione partner.
2Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati. Esso disciplina la procedura.
3L’UFPP disciplina le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione nella protezione civile. Determina le organizzazioni partner aventi diritto.
Art. 38 Esclusione
I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.
Sezione 2: Diritti e doveri dei militi
Art. 39 Soldo, vitto, alloggio e trasporto
1Chi presta servizio di protezione civile ha diritto:
a. al soldo;
b. al vitto gratuito;
c. al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l’entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
d. all’alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio.
2Il Consiglio federale disciplina le condizioni volte a far valere i diritti ai sensi del capoverso 1. Può stabilire che la convocazione vale come titolo di trasporto per i trasporti pubblici.