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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
a. dati concernenti la salute;
b. profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.
3I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In particolare, essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio.
4Dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.
5Per svolgere i loro compiti di controllo, l’UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS delle persone di cui trattano i dati personali.
Art. 94 Comunicazione di dati
1Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all’UFPP i dati relativi ai militi della protezione civile, nella misura in cui questi dati siano necessari all’adempimento dei compiti secondo la presente legge.
2Essi comunicano inoltre all’assicurazione militare i dati di cui quest’ultima necessita per assolvere i suoi compiti secondo la LAM16.
3L’UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell’istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d’istruzione della Confederazione.
4L’UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema PISA agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.
Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP
Art. 95
1L’UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:
a. sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.
2Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l’economia privata.
16 RS 833.1