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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

a. dati concernenti la salute;

b. profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

3I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In particolare, essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio.

4Dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.

5Per svolgere i loro compiti di controllo, l’UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS delle persone di cui trattano i dati personali.

Art. 94 Comunicazione di dati

1Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all’UFPP i dati relativi ai militi della protezione civile, nella misura in cui questi dati siano necessari all’adempimento dei compiti secondo la presente legge.

2Essi comunicano inoltre all’assicurazione militare i dati di cui quest’ultima necessita per assolvere i suoi compiti secondo la LAM16.

3L’UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell’istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d’istruzione della Confederazione.

4L’UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema PISA agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.

Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP

Art. 95

1L’UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

a. sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;

b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e

c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.

2Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l’economia privata.

16 RS 833.1