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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
5Le componenti decentralizzate del sistema di terzi rientrano nella competenza di questi ultimi, in particolare per quanto riguarda il raccordo delle loro reti al sistema nazionale e la sicurezza elettrica dei loro sistemi, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione o dei Cantoni.
6Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.
7Può stabilire delle scadenze ed emanare direttive per i Cantoni e per i gestori di infrastrutture critiche nell’ambito dell’attuazione e della salvaguardia del valore.
8Dopo aver consultato i Cantoni, decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.
Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga
1Confederazione e Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza e di terzi.
2La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema e per le componenti decentralizzate che rientrano nelle sue competenze.
3Essa assicura il funzionamento dell’intero sistema.
4I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione.
5Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.
6Può imporre ai Cantoni e a terzi delle scadenze per garantire la realizzazione del sistema ed emanare direttive per garantirne la salvaguardia del valore.
7Decide, d’intesa con i Cantoni, in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.
8Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nell’ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni dei progetti pilota. L’UFPP coordina i progetti.
Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione
1La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema nazionale di analisi integrata della situazione per lo scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e terzi in caso di evento.
2La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema e per le componenti decentralizzate che rientrano nelle sue competenze.
3Essa assicura il funzionamento dell’intero sistema.
4I Cantoni sono competenti per le loro componenti decentralizzate del sistema, in particolare per i loro sistemi per la presentazione elettronica della situazione, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione.