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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
Art. 67 Prescrizioni della Confederazione
1Il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l’equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione al fine di garantire un’efficienza operativa sufficiente degli impianti di protezione.
2Esso disciplina le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno degli impianti di protezione e stabilisce gli intervalli dell’aggiornamento della pianificazione. Può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.
Art. 68 Compiti dei Cantoni
1I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione. La pianificazione del fabbisogno dei Cantoni è soggetta all’autorizzazione dell’UFPP.
2I Cantoni provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti.
Art. 69 Compiti degli enti ospedalieri
Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.
Art. 70 Soppressione
1Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell’UFPP.
2L’UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.
3Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 71), i sussidi federali concessi ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera c della legge federale del 17 giugno 199412 sulla protezione civile devono essere rimborsati.
4Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all’introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati come statuito al capoverso 3.
5Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione del numero di posti letto soppressi dev’essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.
12 RU 1994 2626, 1995 1227 Allegato n. 9, 1996 1445 Allegato n. 14