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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

Art. 60 Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile

1In caso di soppressione di un centro d’istruzione della protezione civile, i sussidi federali concessi ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera c della legge federale del 17 giugno 199410 sulla protezione civile devono essere rimborsati.

2Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all’introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati; sono fatti salvi i sussidi federali versati per l’acquisto di terreni, nella misura in cui dopo la soppressione il terreno sia alienato con utile.

3I Cantoni comunicano all’UFPP la soppressione di centri d’istruzione della protezione civile.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi

Art. 61 Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto in un rifugio nelle vicinanze della sua abitazione.

Art. 62 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

1Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, i proprietari che costruiscono edifici abitativi devono realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se il numero di posti protetti è sufficiente, devono versare un contributo sostitutivo.

2I proprietari che costruiscono istituti o ospedali devono realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, devono versare un contributo sostitutivo.

3I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

4I Cantoni possono obbligare il proprietario e il detentore di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

5Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali di rilevanza nazionale e i requisiti delle installazioni dei rifugi per beni culturali.

Art. 63 Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei

contributi sostitutivi

1Per garantire un’offerta sufficiente e opportunamente ripartita di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.

10 RU 1994 2626, 1995 1227 Allegato n. 9, 1996 1445 Allegato n. 14