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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
4È adempiuto dopo complessivamente 245 giorni di servizio prestati. Non vi è il diritto di prestare complessivamente 245 giorni di servizio.
5Per i sottoufficiali superiori e gli ufficiali, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere da quando hanno iniziato e dai giorni di servizio prestati.
6Per i militi in ferma continuata (art. 31), l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura 245 giorni.
7Se la fine dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile cade durante un intervento in caso di catastrofe, sarà prolungato fino alla fine dell’intervento.
8Il Consiglio federale può:
a. prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio al massimo sino a 14 anni e fissare l’inizio al più tardi per l’anno in cui il milite compie i 23 anni;
b. riassoggettare all’obbligo di prestare servizio persone congedate fino a cinque anni dopo il loro congedo;
c. in un Cantone che lo chiedesse, prolungare l’obbligo di prestare servizio di al massimo 100 giorni, se quest’ultimo, in seguito a un lungo intervento in caso di catastrofe, si estinguesse per un numero troppo elevato di militi mettendo a rischio gli effettivi necessari delle organizzazioni di protezione civile.
Art. 31 Servizio nella protezione civile senza interruzione (militi in ferma
continuata)
1I militi possono adempiere su base volontaria il servizio obbligatorio senza interruzioni (militi in ferma continuata). Non vi è un diritto a prestare servizio in ferma continuata.
2I militi in ferma continuata seguono l’istruzione di base e susseguentemente prestano i rimanenti giorni di servizio senza interruzione.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce i compiti che possono essere affidati ai militi in ferma continuata.
Art. 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso
di conflitto armato
In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile:
a. gli uomini soggetti all’obbligo militare che sono stati prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile;
b. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile dopo aver raggiunto il limite d’età ordinario.
Art. 33 Volontariato
1Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: