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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

a. l’approntamento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;

b. l’approntamento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore degli impianti di trasmissione di cui è responsabile e delle relative infrastrutture;

c. l’approntamento dei terminali e l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale.

2I Cantoni si assumono i costi per:

a. l’approntamento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti;

b. l’allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centralizzate;

c. i collegamenti ridondanti tra le sottoreti;

d. l’approntamento dei terminali e l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.

3Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione dei gestori delle sottoreti interessate.

4I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.

5Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell’ambito dell’attuazione o della salvaguardia del valore.

Art. 24 Sistema d’allarme, informazione in caso d’evento e radio

d’emergenza

1La Confederazione si assume i costi per il sistema d’allarme, l’informazione in caso di evento e la radio d’emergenza.

2I proprietari di impianti d’accumulazione si assumono i costi delle istallazioni facenti parte del sistema d’allarme acqua.

Art. 25 Rete nazionale di dati sicura, sistema di comunicazione mobile

sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

1Per la rete nazionale di dati sicura, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, la Confederazione si assume i costi per:

a. la totalità degli investimenti e della salvaguardia del valore con carattere d’investimento delle componenti centralizzate;