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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
2La protezione civile può essere chiamata a intervenire per:
a. adottare misure di prevenzione volte a impedire o ridurre i danni;
b. svolgere lavori di ripristino dopo sinistri;
c. svolgere interventi di pubblica utilità.
Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile
Sezione 1: Cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione
Art. 28 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile
Sono tenuti a prestare servizio di protezione civile gli uomini di nazionalità svizzera dichiarati abili a tale servizio, salvo coloro che:
a. sono tenuti a prestare servizio militare o servizio civile;
b. hanno assolto la scuola reclute;
c. hanno prestato almeno un numero di giorni di servizio militare e civile equivalente alla durata della scuola reclute;
d. sono domiciliati all’estero.
Art. 29 Esenzione di membri di autorità
Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile:
a. i membri del Consiglio federale;
b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
c. i membri dell’Assemblea federale;
d. i giudici ordinari dei Tribunali federali;
e. i membri degli esecutivi cantonali;
f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;
g i membri degli esecutivi comunali.
Art. 30 Durata
1L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile deve essere adempiuto tra l’inizio dell’anno in cui il milite compie i 19 anni e la fine dell’anno in cui compie i 36 anni.
2L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura dodici anni.
3Inizia nell’anno in cui il milite svolge l’istruzione di base, al più tardi tuttavia nell’anno in cui compie i 25 anni.