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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
2I contributi sostitutivi di cui all’articolo 62 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni.
3I fondi provenienti dai contributi sostitutivi sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, il loro smantellamento ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3 e l’acquisizione di materiale ai sensi dell’articolo 92 lettera c nonché per il controllo periodico dei rifugi.
4Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l’ammontare dei contributi sostitutivi e l’utilizzazione dei fondi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile.
5Su richiesta dell’UFPP, i Cantoni gli rendono conto dell’utilizzazione dei fondi provenienti dai contributi sostitutivi.
Art. 64 Permessi di costruzione
1I permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti e ospedali possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.
2Per assicurare la corretta realizzazione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.
Art. 65 Soppressione
1I rifugi sono soppressi dai Cantoni.
2Il Consiglio federale definisce le condizioni per la soppressione di rifugi.
3Esso disciplina il rimborso dei sussidi federali, concessi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 196311 sull’edilizia di protezione civile, in caso di soppressione di rifugi pubblici.
Sezione 2: Impianti di protezione
Art. 66 Tipi di impianti di protezione
Sono impianti di protezione:
a. i posti di comando;
b. gli impianti d’apprestamento;
c. i centri sanitari protetti;
d. gli ospedali protetti.
11 RU 1964 485, 1978 50 n. II, 1980 1786, 1985 1649 n. II, 1994 2667