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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
intercantonali e per assicurare l’efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione.
Art. 13 Ricerca e sviluppo
1L’UFPP, in collaborazione con i Cantoni e altri organi, assicura la ricerca e lo sviluppo nella protezione della popolazione, segnatamente in materia di analisi dei pericoli e dei rischi, di sviluppo tecnico e di gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza.
2L’UFPP sostiene la collaborazione nazionale e quella internazionale per la ricerca e lo sviluppo in materia di protezione della popolazione.
Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi
Art. 14 Compiti generali
1I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione nonché l’intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione e altri enti e organizzazioni.
2Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.
Art. 15 Condotta
I Cantoni sono responsabili per i seguenti compiti di condotta:
a. istituzione di organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione dell’evento in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza;
b. coordinamento dell’elaborazione delle pianificazioni preventive, dei preparativi e dell’intervento delle organizzazioni partner e di altri organi e organizzazioni;
c. garantire tempestivamente e in funzione della situazione l’efficienza operativa della protezione della popolazione in caso di un conflitto armato.
Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento
1I Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, garantiscono la trasmissione dell’allerta agli organi competenti e la trasmissione dell’allarme alla popolazione.
2In collaborazione con la Confederazione garantiscono l’informazione della popolazione in caso d’evento.
Art. 17 Sistema d’allarme acqua
1I proprietari di impianti d’accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema