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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 96 Esecuzione

L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui non sia disposto diversamente.

Art. 97 Delega di compiti d’esecuzione

Per l’esecuzione della presente legge, la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, ricorrere a terzi e delegare loro compiti d’esecuzione.

Art. 98 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 99 Disposizioni transitorie

La Confederazione può prefinanziare l’ammodernamento tecnico dei loro impianti di trasmissione del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (art. 18 e 23) acquistati dopo il 2012 con prestito privo di interessi ai Cantoni, a condizione che tale soluzione permetta di accorciare l’esercizio parallelo e risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento entro il 2028.

Art. 100 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.