Progetto

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Protezione della popolazione e protezione civile

b. i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;

c. i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d’urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione;

d. i servizi tecnici, in particolare quelli responsabili della disponibilità dei beni e servizi indispensabili per la popolazione;

e. la protezione civile incaricata di proteggere la popolazione, salvare e assistere le persone in cerca di protezione, di fornire aiuto alla condotta e sostenere le organizzazioni partner.

2Alla predisposizione e alla gestione di eventi da parte della protezione della popolazione possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente:

a. autorità;

b. imprese;

c. organizzazioni non governative.

Art. 4 Collaborazione

Nell’ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e altri organi collaborano in particolare nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, della protezione NBC, dei sistemi di allarme e di comunicazione per la protezione della popolazione, dell’informazione di autorità e popolazione, dell’istruzione, della ricerca e della collaborazione internazionale.

Art. 5 Doveri di terzi

Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate in caso di allarme.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione

Art. 6 Compiti generali

1La Confederazione coordina i lavori delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e si assicura che queste ultime collaborino con le altre autorità e gli organi del settore della politica di sicurezza.

2Il Consiglio federale disciplina le misure di protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle loro installazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.

3Adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione per il caso di conflitti armati.